Sul diritto alla stabilizzazione, come continuazione dello stesso rapporto di lavoro
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4286/2022, ha rigettato una richiesta di stabilizzazione di dipendente.
Non essendovi un diritto incondizionato alla stabilizzazione - rilevano i Sig.ri Magistrati nella sentenza - , per essere la stessa dipendente dalla determinazione dell'Ente a procedervi, con scelta condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall'esistenza di posti vacanti in organico da ricoprire, non sussiste nemmeno il diritto dei lavoratori ad essere assunti nella stessa posizione professionale tenuta nell'ambito dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato, ben potendo l'amministrazione esercitare la sua facoltà di procedere alla copertura a fronte di una rilevata carenza di organico con riferimento ad altra e diversa posizione professionale.
Ciò è desumibile da ulteriore sentenza della Corte di Cassazione, che ha evidenziato come le norme in tema di stabilizzazione non hanno previsto la continuazione, a tempo indeterminato, dello stesso rapporto di lavoro a tempo determinato, ma la conclusione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, nel quale può legittimamente essere attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito in precedenza dallo stesso lavoratore (cfr., in tali termini, Cass. 3.4.2018 n. 8134).