Sui diritti di rogito del Segretario
La Corte Conti Molise si è espressa in materia di diritti di rogito, con delibera 74/2020 se ai fini del computo del limite di un quinto dello stipendio in godimento al Segretario, stabilito dall'art.10, comma 2-bis del DL n.90 / 2014, si cumulino gli emolumenti percepiti in comuni diversi senza distinguere tra i casi di titolarità, reggenza o scavalco, ritenuto maggiormente conforme al dato letterale della norma, che si riferisce allo “stipendio in godimento” (senza altre specificazioni), ipotizzare che i diritti di rogito siano attribuibili, da parte del singolo comune, con l'unico limite del quinto dello stipendio globalmente percepito da parte del segretario nell'anno di competenza, senza distinguere tra gli importi erogati da parte dei singoli enti in cui ha prestato servizio (cfr Sez.Contr. Lombardia n.171 / 2015 / PAR).
Quanto alla funzione rogatoria esercitata in caso di reggenza o incarico uno scavalco da parte del segretario, la Corte dei Conti condivide l'assunto secondo cui “poiché anche l'indennità da corrispondere al Segretario cui è conferito un incarico“ a scavalco ”costituisce componente del trattamento retributivo complessivo“ in godimento ", concorre, elevandolo in parte qua, alla determinazione del limite del quinto posto dall'art.10, comma 2-bis, del dln90 del 2014.
Quest'ultimo tetto, va precisato, rimane unico e, pertanto, al segretario spettano i diritti per gli atti rogati in entrambi gli enti locali (fino a concorrenza, complessiva, del quinto del trattamento annuo in godimento) "(Sez.ontr Liguria n.74 / 2019 / PAR), tenuto altresì conto che la funzione rogatoria implica l'assunzione della responsabilità connessa alla diligenza professionale richiesta,che prescinde dai giorni di reggenza della sede.
Quanto alla seconda richiesta dell'ente istante (se, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, i diritti debbano essere riconosciuti a tutti i segretari comunali per attività di rogito espletata, indipendentemente dalla loro fascia di appartenenza), la Sezione ritiene che "i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali" (Sez . Aut. N.18 / 2018 / QMIG).
Quanto al terzo quesito (se i diritti di rogito devono essere acquisiti in toto al bilancio comunale ed essere attribuiti integralmente al segretario comunale),richiama il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui i proventi in esame sono integralmente acquisiti al bilancio comunale - previo versamento da parte dei terzi obbligati - e sono poi attribuiti al segretario rogante, essendo esclusa la possibilità per l'Ente di deliberare, in autonomia, la percentuale dei diritti introitati da corrispondere a quest'ultimo (ovviamente, impregiudicato il problema dell'eventuale scorporo dei cd oneri riflessi - oneri previdenziali ed Irap –sottratto al potere consultivo di questa Corte).