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Subappalto necessario, nuova pronuncia del TAR Lazio

La recente sentenza del TAR Lazio, sez. IV, n. 1405 del 24.1.2024, si concentra nuovamente sulla questione della dichiarazione di subappalto necessario e sulla sua interpretazione.

Nella sentenza, i Giudici affermano che il concorrente non sia obbligato a manifestare esplicitamente la sua volontà di fare ricorso all’istituto del “subappalto necessario” (qualora si sia comunque impegnato a subappaltare le prestazioni). La sentenza afferma inoltre che il carattere necessario del subappalto può emergere anche dal raffronto tra le diverse dichiarazioni rese dal concorrente in relazione a varie prestazioni.

Nel caso di specie, infatti, un operatore economico, inizialmente risultato aggiudicatario dopo la procedura di gara, era stato escluso in quanto non possedeva la qualificazione richiesta nella misura minima ed era quindi privo del relativo requisito di partecipazione.

Il ricorrente asseriva tuttavia di aver presentato agli atti di gara due dichiarazioni che recitavano:

  1. l'una, che l'operatore “intende eventualmente subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria OG3 (per cui il ricorrente era in possesso dei requisiti) nei limiti di legge”;
  2. l'altra, che l'operatore “intende subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria 0S18-A (per cui il ricorrente, come anticipato, non possedeva la qualificazione richiesta), nei limiti di legge”.

Con riferimento a questa situazione, i Giudici hanno ritenuto che la mancanza della locuzione "eventualmente" utilizzata per la prima dichiarazione significasse la specifica volontà del concorrente ad avvalersi dell’istituto del subappalto necessario pur in mancanza dell’espressione specifica di questa volontà.