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Strumenti alternativi alla definizione agevolata delle liti pendenti

In base al comma 221 bis all’art. 1 Legge 197/2022, come inserito dall'art. 3 bis DL 198/2022 convertito in Legge 14/2022, il Comune può approvare la definizione agevolata delle liti pendenti, ai sensi del comma 205 stessa norma, oppure esercitare la facoltà di avvalersi di conciliazione agevolata, accordo transattivo e regolarizzazione degli omessi versamenti rateali.

La norma in questione dispone:

221-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici