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Straordinario elettorale per le elevate qualificazioni

ARAN ha risposto al seguente quesito (CFL 256): In base alla nuova formulazione dell’art. 20, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.11. 2022 è possibile pagare delle ore di straordinario elettorale ai titolari di EQ anche in caso di mancata acquisizione di risorse?

RISPOSTA:

Si evidenzia che l’art. 20, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.11. 2022, nel confermare la disciplina previgente di cui all’art. 18, comma 1, lett. c) del CCNL del 21.05.2018, deve essere correttamente interpretata nel senso che i compensi per lavoro straordinario, effettuato da parte del personale titolare di incarico di EQ, possono essere riconosciuti agli stessi solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse.

Il citato art. 20, comma 1, lett. c), infatti, nel richiamare l’art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art 16 del CCNL del 5.10.2001, rinvia al disposto in essa contenuto secondo cui “Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative”