Stralcio parziale, definizione agevolata controversie, rottamazione cartelle
La legge di bilancio 2023 pone in evidenza tre strumenti utili agli enti locali per l'accelerazione degli incassi a titolo I e a titolo III entrate: stralcio parziale dei carichi fino a 1.000 euro; definizione agevolata delle controversie tributarie; rottamazione delle cartelle.
Circa lo stralcio parziale dei carichi fino a 1.000 euro (commi 227-229), l’eventuale diniego non consente al debitore di evitare sanzioni e interessi (per le sanzioni solo interessi) sui carichi dal 2000 al 2015 (di fatto dal 2011 al 2015, posto che altre norme precedenti – art. 4 DL 119/2018 e art. 4 DL 41/2021 - hanno già provveduto allo stralcio di gran parte dei carichi dal 2000 al 2010). Lo stralcio parziale richiede eventuale delibera di consiglio comunale per il diniego entro il 31 gennaio 2023. Anche in caso di diniego allo stralcio, il contribuente può comunque beneficiare, pur a diverse condizioni, della rottamazione di cui comma 231 della stessa legge di bilancio 2023. Lo stralcio parziale dei carichi fino a 1.000 euro comporta semplicemente la riduzione – ma non la cancellazione – del carico. Non è neppure prevista la comunicazione diretta al debitore, a differenza della rottamazione di cui al comma 231 che ha come presupposto il pagamento di almeno una quota, quale condizione per perfezionare l’agevolazione.
La definizione agevolata delle controversie tributarie (commi 186-205) richiede eventuale delibera di consiglio comunale per l’adesione entro il 31 marzo 2023. Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 197/2022.
In alternativa alla definizione agevolata delle controversie di cui commi da 186 a 205, è possibile, in base al comma 206 la definizione delle controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado relative ad atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Tale definizione è ammessa entro il 30 giugno 2023, con l’accordo conciliativo fuori udienza ex art. 48 Dlgs 546/1992.
Il comma 206 comunque non appare applicabile alle controversie comunali, anche se la norma dispone “in alternativa al comma 205 – che riguarda il Comune” proprio perché si riferisce solo agli atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
Stesso problema “in alternativa ai commi da 186 a 205” emerge nel comma 213 per le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Anche in questo caso non si ravvisa l’applicabilità alle controversie comunali.
La rottamazione delle cartelle di cui comma da 231 a 252, prevede – fermo restando lo stralcio parziale di cui commi da 186 a 205 – la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. La norma dispone “Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”.
Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet. Entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.