Stralcio parziale cartelle, proroga a marzo per il diniego
Un emendamento al DL 198/2022 Milleproroghe in conversione, approvato in Commissione Bilancio al Senato prevede, per gli enti locali che non abbiano deliberato, entro il 31 gennaio 2023, di inibire l’annullamento nella forma parziale prevista dai commi 227 e 228 della legge n. 197 del 2022, la possibilità di adottare ancora tale provvedimento entro il 31 marzo 2023 e introduce la facoltà di applicare integralmente le disposizioni di stralcio del comma 222 della citata legge ai carichi da loro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro alla data del 1° gennaio 2023.
In ragione della nuova facoltà riconosciuta ai predetti enti creditori e dei tempi di relativo esercizio, sposta dal 30 giugno al 30 settembre 2023 la data di rendicontazione agli enti creditori delle quote annullate, nonché al 30 aprile 2023 la data (attualmente fissata al 31 marzo 2023) di annullamento dei debiti risultanti dai carichi fino a mille euro affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2015.
Fino alla medesima data del 30 aprile è sospesa la riscossione dei carichi di interesse.