Stralcio del PIAO per assunzioni a tempo determinato
Come già comunicato in nostre precedenti news, il DL 198/2022 in conversione in legge, all’art. 10, comma 11-bis proroga al 31 marzo 2023 i termini previsti per l’adozione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC).
Come rilevato dal Servizio studi del Senato, il comma 11-ter prevede inoltre che, nelle more dell’approvazione del PIAO, le P.A. interessate possano comunque aggiornare la sottosezione del Piano relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.
In particolare, il comma 11-bis proroga per l’anno 2023, differendoli dal 31 gennaio al 31 marzo 2023, i termini previsti:
▪ dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge, n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, per l’adozione annuale del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
▪ dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 190 del 2012, relativo all’adozione annuale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC).
Si ricorda che l’articolo 1, comma 12, lettera a) del decreto-legge n. 228 del 2021 (recante proroga dei termini legislativi in scadenza per il 2022), convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 2022 aveva già posticipato al 30 aprile 2022 il termine per l'adozione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e di organizzazione (ed al 30 marzo 2021 il termine per l'adozione, da parte di struttura governativa, di un Piano tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni). Insieme e correlativamente a tale proroga, la disposizione aveva sospeso l'applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie previste per il caso di mancata tempestiva adozione di piani previsti dalla normativa previgente indi confluiti nel predetto Piano integrato.
Il comma 11-ter aggiunge inoltre un periodo al comma 7 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021 al fine di prevedere che in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell’approvazione del PIAO, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l’assunzione degli impegni di spesa durante l’esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali (di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010), nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.
La novella normativa prevede:
« 11-bis. Per l’anno 2023 i termini previsti dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall’articolo 1, comma 8, della legge
6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31 marzo 2023.
11-ter. All’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di differimento del ter- mine previsto a legislazione vigente per l’approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell’approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l’assunzione degli impegni di spesa durante l’esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160”