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Strade statali che attraversano Comuni con popolazione inf. 20.000 abitanti, i canoni spettano al Comune

La Corte di Cassazione, con Ordinanza 4192/2023 è intervenuta sulla disciplina economica dei canoni dovuti da privati per licenze o concessioni, relativi a strade statali che attraversano Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

Deve ritenersi che il soggetto legittimato a richiedere il pagamento dei canoni per l'accesso da un fondo privato su strada statale, situata all'interno di un centro abitato di un Comune con popolazione non superiore ai ventimila abitanti (senza, peraltro, che il relativo diritto possa ritenersi condizionato alla preventiva delimitazione in sede amministrativa dei tratti stradali interessati), non è l'ANAS s.p.a. bensì – in ogni caso - il Comune, come disposto dall'art. 4 della legge n. 59 del 1961, norma da ritenersi attualmente ancora vigente in base al disposto dell'art. 1 del d. lgs. n. 179 del 2009.

In altri termini, quindi, i tratti delle strade statali che attraversano abitati di Comuni con popolazione non superiore a ventimila abitanti devono ritenersi facenti parte della rete delle strade statali, ma, a norma dell’art. 4, comma 4, della citata legge 7 febbraio 1961 n. 59, per gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni Corte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 8 interessanti il corpo stradale per gli accessi da proprietà private sono fatti salvi a favore dei Comuni, il cui diritto – come già posto in risalto - non è condizionato alla preventiva delimitazione in sede amministrativa dei tratti stradali in questione, richiesta dal comma 2 della stessa norma soltanto con riferimento alla possibilità di assunzione da parte dell'ANAS dei compiti di gestione dei marciapiedi e delle banchine rialzate, altrimenti spettanti ai Comuni.