Status economico Amministratori degli Enti Locali - Le indennità di funzione
L’art. 82, primo comma, del D.lgs. 267/2000 (TUEL), disciplina l’indennità di funzione, disponendo che la stessa viene attribuita, nei limiti di cui al medesimo articolo, al sindaco, ai componenti delle giunte dei comuni e, ove previste, delle loro articolazioni, al presidente del consiglio comunale e al presidente del consiglio circoscrizionale delle città metropolitane.
Come noto i commi da 583 a 587 dell’art. 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2022) hanno previsto e finanziato un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni.
L’aumento delle indennità dei Sindaci ridetermina anche il compenso massimo mensile percepibile dai Consiglieri comunali, che è pari ad un quarto dell’indennità del Sindaco in base a quanto disposto dall’articolo 82, comma 2, del TUEL.
Ne parleremo martedì prossimo 25 marzo, dalle ore 9 alle ore 12, nel webinar Status giuridico ed economico degli amministratori enti locali.