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Stati di emergenza: richiesta contributi per danni esente da bollo

L'articolo 8­ter della Tabella Allegato B, introdotto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legge 18 novembre 2022, n 176, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" ha previsto che sono esenti le «Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento».

Come chiarito nella relazione illustrativa alla disposizione, il legislatore in un'ottica di semplificazione in un contesto in cui assume particolare rilevanza la tempestività degli interventi di sostegno alle popolazioni, ha inteso prevedere espressamente l'esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, aiuti o sovvenzioni, "comunque denominati" a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali, in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza da parte dell'Autorità competenti.

L'introduzione di tale disposizione, pertanto, fa venir meno l'esigenza di specifiche disposizioni legislative emergenziali che prevedano tale agevolazione di volta in volta in relazione a singoli eventi calamitosi o eccezionali.

Di conseguenza, nel caso degli eventi meteorologici verificatisi in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro Urbino, ma valido in linea generale, stante la dichiarazione dello stato di emergenza avvenuto con apposita ordinanza, per le istanze relative alla «Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive» e alla «Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione», da presentare da parte dei soggetti colpiti dagli eventi descritti, può ritenersi applicabile il trattamento di esenzione dall'imposta di bollo.

Lo chiarisce la Risposta n. 187/2023.