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Stabilizzazioni di personale nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

La V Commissione alla Camera a V (Bilancio, tesoro e programmazione) ha approvato un emendamento in sede di conversione del DL 75/2023 in materia di reclutamento di personale non dirigente nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, inserendo all’art. 28 comma 1, lett. a-bis, che prevede – come rileva l’Ufficio parlamentare – la modifica dell’ultimo periodo del comma 5-ter dell’articolo 3 del decreto legge n. 44 del 2023. Tale norma, nel testo vigente, disciplina la procedura di stabilizzazione nella qualifica già ricoperta del personale non dirigente già impiegato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione per le aree terremotate delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, rinviando all’applicazione dei criteri individuati dal comma 5 della medesima disposizione, ovvero nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta.

La modifica introdotta prevede che nell’ambito della procedura prevista dal summenzionato comma 5, sia anche assicurato il rispetto del principio dell’accesso dall’esterno nel corso del triennio di programmazione in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti dei fabbisogni (comma 1, lett. a-bis)).

La norma, con riguardo ad una specifica procedura di reclutamento di personale non dirigente presso le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – che, a normativa vigente consente la stabilizzazione di personale a tempo determinato già impiegato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione per le aree terremotate delle medesime regioni – dispone che nell’ambito di tale procedura venga anche assicurato il rispetto del principio dell’accesso dall’esterno nel corso del triennio di programmazione in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti dei fabbisogni.