Stabilizzazione precari
L’art. 1 comma 3-bis del DL 228/2021 convertito in Legge 15/2022 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato i soggetti già titolari di contratti di lavoro a termine, fermo restando il rispetto delle condizioni poste dalla disciplina transitoria in oggetto.
Più in particolare, l'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, prevede - fino al termine ora prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 - la facoltà, in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato il personale che possegga tutti i seguenti requisiti:
sia in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che proceda all'assunzione11;
sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all'assunzione);
abbia maturato al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che proceda all'assunzione12, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
In particolare:
3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».