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Stabilizzazione di personale PNRR

Il DL 44/2023, convertito in Legge 74/2023, all’art. 3 comma 5 modifica, con esclusivo riferimento alle regioni, alle province autonome, alle città metropolitane e ai comuni, la disciplina - di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni - che, in via transitoria, consente alle pubbliche amministrazioni la stabilizzazione di personale già in servizio come dipendenti a tempo determinato presso la medesima amministrazione. La nuova norma consente tale possibilità ai suddetti enti territoriali fino al 31 dicembre 2026 - mentre la normativa transitoria generale pone il termine del 31 dicembre 2023 - e prevede condizioni in parte analoghe a quelle stabilite dalla suddetta disciplina transitoria generale. Resta fermo che l’ente può procedere nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e nell’ambito delle facoltà assunzionali ammesse (per il medesimo ente) a legislazione vigente.

La norma dispone:

Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

Il Servizio studi del Senato rileva che il comma 5 art. 3 prevede che, entro il suddetto termine del 31 dicembre 2026, gli enti territoriali possano procedere alle stabilizzazioni in oggetto previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta; le stabilizzazioni - relative alla qualifica già ricoperta - possono riguardare il personale (non dirigenziale) già in servizio come dipendente a tempo determinato e che rientri in tutte le seguenti condizioni:

- abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione. In merito, la norma richiama - in via aggiuntiva - la condizione di cui al comma 1, lettera a), del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 del 2017, e successive modificazioni; tale lettera richiede che il lavoratore fosse in servizio, successivamente al 28 agosto 201542, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, presso le amministrazioni con servizi associati;

- sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, conformi ai relativi princìpi (su tali procedure) di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al riguardo, la norma richiama - in via aggiuntiva - la condizione di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 20 del D.Lgs n. 75; tale lettera richiede che il soggetto fosse stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione.

Si ricorda che, nella summenzionata disciplina transitoria generale, il requisito dei trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni deve essere stato maturato entro il 31 dicembre 2022. Si ricorda altresì che dalla normativa transitoria generale sono esclusi i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica. Tale preclusione non è prevista nella normativa speciale di cui al presente comma 5.