Stabilizzazione del personale
L’art. 1 comma 3-bis del DL 80/2021 modifica la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato o lo svolgimento di procedure concorsuali riservate per soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. In particolare, il termine per effettuare le assunzioni o per bandire le suddette procedure concorsuali riservate viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022; la medesima proroga riguarda anche il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di rapporto, ai fini dell'applicazione delle suddette norme transitorie.
Come ha rilevato l’ufficio studi del Senato, la disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni) è attualmente dettata dall’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, e successive modificazioni. Tale articolo, nell'ambito della riforma del pubblico impiego (di cui alla legge delega 124/2015), ha previsto, in via transitoria, sia una specifica procedura di stabilizzazione sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate.
Sotto il primo profilo, si prevede, fino al 31 dicembre 2021 - termine oggetto di proroga al 31 dicembre 2022 da parte della disposizione in commento -, la facoltà per le amministrazioni (in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) di assumere a tempo indeterminato il personale che possegga tutti i seguenti requisiti:
- sia in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che proceda all'assunzione;
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all'assunzione);
- abbia maturato al 31 dicembre 2021- termine anch'esso oggetto di proroga al 31 dicembre 2022 da parte della norma in esame Si ricorda che il termine per i suddetti bandi è posto già al 31 dicembre 2022 per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (ai sensi del citato comma 11-bis dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75), mentre la suddetta proroga del termine per il conseguimento del requisito concerne anche tale personale.
La novella, infine, in relazione alle proroghe suddette, riconosce anche per il 2022, in presenza di determinate condizioni, la possibilità per le pubbliche amministrazioni, ai soli fini dell'applicazione delle procedure di stabilizzazione in esame, di cui al citato art. 20, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 75/2017, di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato stabiliti dalle norme vigenti, incrementandoli a valere sulle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato o per altre forme di lavoro flessibile, nei relativi limiti posti dall'art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 e calcolate in misura non superiore all'ammontare medio delle medesime risorse impiegate nel triennio 2015-2017. La possibilità di incremento mediante utilizzo delle suddette risorse è ammessa a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale (previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno) e che le medesime prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione - nella misura dell'importo così utilizzato - del limite massimo di cui al citato articolo 9, comma 28.