Split payment finché si risulta iscritti in IPA
Una federazione sportiva, vincente nel ricorso presso le Sezioni unite della Corte dei conti avverso l'inserimento della stessa nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico dello Stato, predisposto dall'ISTAT e, di conseguenza, esclusa in quello pubblicato il 30 settembre 2021 in Gazzetta Ufficiale, deve comunque applicare lo split payment se risulta ancora iscritta all'IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei gestori di servizi pubblici). Pur non essendo inserita nell'elenco ISTAT, la Federazione risulta ancora iscritta nell'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA, consultabile sul sito internet indicepa.gov.it/ipa-port) nella categoria "Enti Pubblici Produttori di Servizi Assistenziali, Ricreativi e Culturali" e per tale iscrizione è in corso la richiesta di cancellazione (inizialmente effettuata su base volontaria a seguito del precedente inserimento nell'elenco ISTAT). Chiedeva quindi se dovesse o meno applicare la scissione dei pagamenti a decorrere dal 1 gennaio 2022.
Fermo restando che esula dalla competenza dell'Agenzia delle entrate la valutazione della sussistenza dei presupposti per la richiesta di cancellazione dall'IPA, l'Amministrazione, nella Risposta n. 320/2022, evidenzia che tale iscrizione, come indicato nei documenti di prassi richiamati, costituisce il presupposto per l'applicazione del regime dello split payment.
Ai fini della scissione dei pagamenti, attraverso il richiamo dell'articolo 5-bis del DM 23 gennaio 2015 come modificato, al comma 209 della Legge n. 244 del 2007 nonché alla definizione di amministrazioni pubbliche contenuta nell'art.1, comma 2, della Legge n. 196 del 2009, richiamata dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, sono stati ricompresi tra i destinatari dello split payment i soggetti iscritti nell'elenco IPA, con esclusione dei soli soggetti classificati quali Gestori di pubblici servizi (esclusi dall'obbligo di fattura elettronica per la pubblica amministrazione). Tale disposizione comporta quindi che, a prescindere dall'inserimento nell'elenco ISTAT, occorre applicare lo split payment.
L'Agenzia sottolinea come l'accreditamento all'IPA sia indispensabile con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica verso la PA, diventando obbligatorio per i soggetti destinatari. Tuttavia, discende dall'iniziativa degli stessi soggetti. La PA acquirente, che rientri nell'alveo di applicazione della scissione dei pagamenti, laddove non abbia richiesto l'anzidetto accreditamento e non abbia comunicato al fornitore l'applicabilità alla stessa del meccanismo di split payment, sarà comunque soggetta all'applicazione delle specifiche sanzioni.