SPL: per l’AGCM è netta la distinzione dai “servizi strumentali”
È stato censurato dall’AGCM (bollettino n. 12/2024, parere AS1959) un Ente locale che nella ricognizione SPL dettata dall’articolo 30 del D.lgs. 201/2022 di riordino della disciplina specifica non ha inserito l’analisi di alcuni servizi pubblici locali non a rete in quanto “considerati strumentali per l’attività dell’Ente”. Tra questi, “l’attività di pulizia delle acque superficiali del Lago …, la manutenzione delle strade … e degli edifici scolastici, l’illuminazione pubblica e la gestione del verde”.
L’Autorità ha quindi offerto un riepilogo delle condizioni che qualificano un servizio quale “strumentale” o quale “servizio pubblico locale”. In particolare “la distinzione può ricercarsi nel beneficiario diretto del servizio: ricorre l’ipotesi del servizio pubblico locale se la prestazione resa viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della collettività; costituisce, viceversa, servizio strumentale quello le cui prestazioni si svolgono in favore della stazione appaltante”.
Sul punto è quindi stata richiamata anche la giurisprudenza che ha ritenuto annoverabili tra i servizi pubblici locali molti di quelli che l’Amministrazione ha escluso dalla ricognizione, osservando altresì che “l’elenco fornito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel Decreto direttoriale 31 agosto 2023, recante Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete3 non può ritenersi esaustivo, bensì meramente esemplificativo, dal momento che ha come fine espresso quello di fornire degli indicatori di qualità dei servizi pubblici locali non a rete per i quali non operi un’autorità di regolazione e non già di elencare i servizi soggetti a ricognizione”.
In conclusione è quindi risultata carente la ricognizione effettuata dall’Ente locale.