Spiegazione della quadratura delle spese correnti permanenti in nota integrativa
Il principio di programmazione All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi evidenzia al paragrafo 9.11.3 che la Nota integrativa al bilancio (quando entrerà a regime la Riforma Accrual dovrà cambiare nome) deve dare conto della quadratura della spesa corrente permanente. In particolare:
La nota analizza altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:
a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;
f) le accensioni di prestiti;
g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
c) gli eventi calamitosi,
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) gli investimenti diretti,
f) i contributi agli investimenti.