Spese viaggio del Consigliere comunale, a chi va il rimborso
Un Sindaco ha chiesto parere alla Corte dei Conti circa la possibilità di rimborsare le spese sostenute da un consigliere comunale residente in altro comune con riferimento in particolare: 1. rimborso per spese di viaggio, in particolare: a. per accessi in occasione dello svolgimento dei Consigli Comunali; b. per accessi autonomamente gestiti, del tutto indipendenti e svincolati da riunioni degli organi comunali convocate dall’Amministrazione, necessari per il ritiro di documenti presso il Municipio; c. per l’accesso alla sede della Provincia in occasione della votazione relativa alla elezione del Presidente della Provincia. 2. rimborso per costi sostenuti relativi a raccomandate.
La Corte dei Conti Lombardia si è espressa con delibera 20/2020, evidenziando che sono rimborsabili le spese considerate al punto a) del quesito, non sono rimborsabili quelle considerate al punto b). Circa il successivo punto c) la Corte dei Conti ritiene che il viaggio del consigliere comunale, residente in un comune diverso da quello in cui è ubicata la sede della Provincia, per recarsi nel capoluogo ad esercitare il proprio diritto di voto, rientra pienamente nell’esercizio delle funzioni di consigliere comunale, in quanto il corpo elettorale, formato dai sindaci e dai consiglieri comunali eletti nei comuni della provincia, viene chiamato a esprimere il proprio voto non in qualità individuale di cittadino, ma in quanto rappresentante del Comune, eletto in uno specifico territorio, facente parte del collegio elettorale della Provincia.
Per quanto riguarda il rimborso delle spese per raccomandate, questo aspetto non è regolato da una apposita norma primaria, ma viene demandato alla autonomia funzionale organizzativa dei singoli Consigli Comunali. L’art. 38 comma 3 del Tuel infatti prevede che "I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti".
Conseguentemente la fattispecie delle spese per raccomandate sostenute da un consigliere comunale sarà di volta in volta, eventualmente, affrontata nell’ambito delle autonome scelte regolamentari adottate dai Consigli dei singoli Comuni, fermo restando i limiti di legge