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Spese personale istituzione non si scomputano

La Corte dei Conti Emilia Romagna, con parere 50/2021 ha risposto ad una richiesta di parere sulla possibilità di non procedere al consolidamento delle spese di personale con quelle di un’Istituzione eterofinanziata del Comune, non computandole ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in subordine, se il Comune possa, in fase di consolidamento del bilancio con quello dell’Istituzione, non conteggiare le spese coperte da finanziamento proveniente da altro ente pubblico.

Il Collegio, dopo aver ricordato che le Istituzioni sono organismi strumentali dell’ente locale, in quanto tali già ricomprese nel rendiconto consolidato dello stesso non potendo essere considerate quale soggetto distinto dall’ente-capogruppo ma di questo mere articolazioni organizzative, ritiene che l’ente, conformemente agli approdi della Sezione delle autonomie e della successiva giurisprudenza contabile, nonché al disposto di cui all’art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 104 del 2020 dettato per le assunzioni successive all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, possa escludere, dalla spesa complessiva di personale da rapportare alle entrate dell’ultimo triennio ai fini del calcolo del valore soglia cui le assunzioni a tempo indeterminato devono convergere, le spese coperte da specifico finanziamento proveniente da altro ente pubblico, al ricorrere di una serie di condizioni enucleate dagli stessi interventi pretori e previste da ultimo dal citato art. 57 comma 3 septies.