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Spese finanziate da fondi Covid a cavallo d’anno

Tra le tante domande emerse nei Webinar a cui stiamo rispondendo (pubblicheremo nelle news e manderemo mail a ogni ente partecipante), molte si riferiscono al concetto di spese "giuridicamente" impegnate nel 2021, con esigibilità 2022 finanziate da fondi Covid. Questo, anche al fine di individuare la modalità corretta di certificazione 2021 del minore gettito di entrata al netto delle minori spese e dei ristori. Occorre a tale fine evidenziare quanto segue:

Quando si parla di spesa giuridicamente perfezionata nel 2021 con esigibilità parziale nel 2022 occorre stare attenti alla relativa fonte di finanziamento per individuare la corretta fonte a copertura della spesa imputata sul 2022:

-Se la fonte è data da Entrate libere, allora la copertura 2022 sarà data da entrate di competenza 2022, fatto salvo il caso di FPV in caso (alquanto raro) di impossibilità sopravvenuta a svolgere la prestazione;

-Se la fonte è data da Fondo funzioni 2021 o da quota di fondo funzioni 2020 in avanzo 2020, allora la copertura 2022 sarà data da entrate di competenza 2022, fatto salvo il caso di FPV in caso (alquanto raro) di impossibilità sopravvenuta a svolgere la prestazione e fatta salva la possibilità (come è avvenuto nel 2021) di utilizzare quota di avanzo vincolato (se così prevederà la legge di bilancio 2022, in caso di prosecuzione della pandemia)

- Se la fonte di entrata è data da ristori Covid specifici di spesa, allora la copertura 2022 sarà data da
Fondo pluriennale vincolato determinato in spesa 2021.

Occorre inoltre verificare il caso, probabile, di finanziamento di spesa con più fonti di entrata, quindi il conseguente comportamento relativo all’utilizzo di entrata 2022 a copertura di spesa (almeno proporzionale alle fonti applicate). Teniamo sempre presente che a fronte di una spesa continuativa non si può utilizzare il Fondo funzioni per l’intera copertura, ma solo per la parte relativa alla maggiore spesa causata da Covid.

Sul tema del contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022, il DM MEF 28.10.2021 relativo alla certificazione 2021 dispone che gli enti sono tenuti a riportare la quota dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese Covid sottoscritti nel 2021 e di competenza nell’anno 2022. Al riguardo – evidenzia il MEF - si invitano gli enti al rigoroso rispetto dei principi applicati riguardanti il fondo pluriennale vincolato previsti dall’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. In particolare, si richiama il paragrafo 5.2, lettera b), il quale prevede che al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di beni o servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l’intera spesa “imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell’esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato”.

Quindi la quota di impegno imputato sul 2022 si copre con le entrate di competenza 2022. Nella certificazione 2021, la quota di spesa 2022 si aggiunge comunque nella colonna e) della spesa come maggiore spesa 2021.

E' anche vero, come evidenziato in una nostra precedente news, che il MEF nel mese di settembre scorso ha risposto ad una FAQ di ente locale evidenziando "si ritiene possibile finanziare la quota 2022 dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese Covid-19 sottoscritti dagli enti nel 2021 sia con le risorse 2021 assegnate agli enti a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, sia con le risorse 2020 assegnate agli enti a valere sul medesimo fondo e confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31.12.2020. Si forniranno in seguito adeguate indicazioni in merito alla rappresentazione di tali maggiori spese nei modelli della certificazione di cui all’art. 39, comma 2 del Dl n. 104/2020, previsti per l’esercizio 2021". Si rileva tuttavia che tale possibilità non è stata riportata nel DM 28.10.2021 relativo alla certificazione 2021.

Se invece il Comune utilizzasse specifici fondi a ristoro di spesa, si formerebbe Fondo pluriennale vincolato determinato in spesa 2021 – risorse da riportare derivanti da fondo vincolato a ristoro, e si applicherebbe Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata 2022– risorse riportate derivanti da fondo vincolato a ristoro. A tal fine occorre riprendere lo specifico punto del DM MEF 28.10.2021 ovvero, rileva il DM MEF:

Quota fondo pluriennale vincolato ex articolo 106, del decreto-legge n. 34 del 2020, e articolo 39, del decreto-legge n. 104 del 2020 e articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020 e/o derivante da ristori specifici di spesa, costituito in sede di riaccertamento ordinario. Gli enti sono tenuti a riportare la quota del fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale) costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui riguardante spese impegnate nel 2021 finanziate dalle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 confluite in avanzo vincolato al 31/12/2020 nonché dalle risorse assegnate nel 2021 di cui all’articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020 e/o dalle risorse derivanti dai ristori specifici di spesa (confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2020 e/o assegnati nel 2021) riportati nella riga (E) “Ristori specifici spesa” del Modello. Al riguardo, si invitano gli enti al rigoroso rispetto dei principi applicati riguardanti il fondo pluriennale vincolato previsti dall’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. In particolare, si richiama il paragrafo 5.4.2 il quale prevede che “il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. ……Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce”.

Nella certificazione, la quota di FPV determinata in spesa in tal modo si aggiunge nella colonna e) come maggiore spesa.