Spese di rappresentanza da regolamentare in modo corretto
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera 6/2021, ha criticato un Comune per aver disciplinato, nel regolamento di economato, le spese di rappresentanza in modo non corretto.
Le norme regolamentari di cui al Capo II del Regolamento di Economato, recanti previsioni generali ed astratte sulle spese di rappresentanza -rilevano i magistrati - risultano, in parte, in distonia con i parametri normativi e per l’effetto inidonee a rendere legittima ex se una eventuale spesa dell’Ente che a tali norme dovesse conformarsi. Si rilevano, in particolare, elementi di illegittimità in diverse previsioni dell’estratto regolamentare: nell’art. 12 – Criteri Generali e nell’art. 13 - Specificazione delle Spese di Rappresentanza.
La Sezione, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito nella legge n. 148 del 2011; RILEVA la non conformità a legge del Regolamento per spese di rappresentanza con riferimento alle parti individuate in motivazione INVITA l’Amministrazione comunale a valutare in autotutela la legittimità del proprio regolamento che disciplina le spese di rappresentanza.