Spese di rappresentanza, attenzione alle illegittimità
La Corte Conti Lombardia con delibera n. 64/2024, ha ribadito cosa è spesa di rappresentanza e soprattutto cosa non è spesa di rappresentanza.
Le spese di rappresentanza devono rivestire il carattere dell'inerenza, ossia essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa. L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento.
La violazione dei criteri finalistici appena indicati conduce all'illegittimità della spesa sostenuta dall'ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza. Sotto il profilo gestionale, l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le sostiene.
La violazione dei criteri che presiedono alla sana gestione finanziaria comporta il venir meno dei requisiti di razionalità ed economicità cui l'attività amministrativa deve sempre tendere ai sensi dell'art. 97 Costo. (ex multis Sez. Contr. Regione Lombardia, delibere n. 243 e 244 del 2018; in termini, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 617 e 754 del 2018).
In particolare, con la deliberazione n.151/2012/INPR del 26 aprile 2012, questa Sezione ha definito le linee guida per l'esame dei prospetti sulle spese di rappresentanza, indicando i seguenti criteri uniformi di verifica, sia di carattere sostanziale sia di carattere procedimentale:
1) ciascun ente locale deve inserire, nell'ambito della programmazione di bilancio, apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore;
capitolo di bilancio che deve essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili.
2) Esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.
3) Non rivestono finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono.
4) Le spese di rappresentanza devono essere congrue sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata.
5) L'attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione.
Dalla copiosa casistica giurisprudenziale in materia, volta ad analizzare le varie tipologie di spese per verificarne la riconducibilità nell'alveo delle spese di rappresentanza, si trare la conclusiva considerazione che non sono considerate tali:
- gli atti di mera liberalità;
- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
- omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
- ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
- spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza.
II) Alla luce del suddetto quadro normativo e giurisprudenziale, nel caso di specie, le spese per l'acquisto di una medaglia d'oro da assegnare a un dipendente che ha cessato il servizio per collocamento a riposo e per gli annunci funebri per familiari di dipendenti e organi di governo dell'ente, effettuate sulla base dell'art. 4 rispettivamente lett. e) e lett. j) del regolamento, risultano illegittime.
Per entrambe le occasioni, necessita evidenziare che tali spese non sono qualificabili come spese di rappresentanza destinate ad accrescere o mantenere il prestigio dell'ente. "Infatti, non è configurabile il presupposto della "rappresentatività" quando le spese sono effettuate in favore dei dipendenti o degli amministratori operanti per l'ente medesimo. Le spese di rappresentanza devono essere caratterizzate da un legame con il fine istituzionale dell'ente, oltre alla necessità effettiva per il medesimo di ottenere una proiezione esterna dell'amministrazione o di intrattenere relazioni pubbliche con soggetti estranei nell'ambito dei normali rapporti istituzionali." (cfr. Sez. Contr. Lombardia n. 88/2014/IADC)