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Spese di progettazione a Titolo II se è chiara la programmazione

Se l’elenco delle opere nel DUP non è “un libro” dei sogni, ma è calato sulla realtà sul piano dei tempi, dei costi, delle fonti di finanziamento credibili e sulla correlazione progetto / opera, la contabilizzazione della progettazione può essere allocata a Titolo II spesa ed essere quindi finanziata dal risorse di parte capitale, non sottraendo quindi risorse alla parte corrente.

E’ questa la conclusione a cui è arrivata la corte dei Conti Liguria, con delibera 66/2020,

Fondamentalmente, rilevano i magistrati contabili, si pone in evidenza che la finalità delle disposizioni in questione di assicurare che anche la progettazione di un’opera si inserisca, di norma, nell’ambito di un quadro programmatorio, relativo alla realizzazione complessiva dell’opera stessa, calibrato secondo le possibilità finanziarie dell’ente, onde evitare che decisioni programmatiche possano contemplare la declinazione di prospettive irrealizzabili.

Le norme che rilevano nella materia in argomento oggi si rinvengono specificamente nei punti 5.3.12, 5.3.13 e 5.3.14 del Principio contabile applicato 4/2 allegato al d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato dal menzionato DM 1° marzo 2019, i quali recano la disciplina della contabilizzazione delle spese di progettazione con riferimento a qualsiasi livello e alle varie casistiche possibili.

La prima delle citate disposizioni afferisce alla spesa per il livello minimo di progettazione, richiesto per l’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nel relativo elenco annuale, ed effettivamente ne prevede la possibilità di iscrizione nel bilancio di previsione tra gli investimenti prima dello stanziamento riguardante l’intera opera, purché i documenti di programmazione dell’ente, che definiscono la realizzazione di opere pubbliche (come ad esempio il DUP), individuino in modo specifico l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, comprese le necessarie forme di finanziamento.

Come detto, tuttavia, l’interesse del Comune istante si appunta piuttosto sulle spese di progettazione di livello successivo al minimo, ovvero di livello definitivo e/o esecutivo, per la cui registrazione contabile si applicano, rispettivamente, i citati punti 5.3.13 nel caso di lavori di valore stimato inferiore a euro 100.000 e 5.3.14 nel caso di interventi di valore superiore o comunque inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici.

Il Collegio osserva che le previsioni contenute in tali ultime disposizioni citate attengono, sotto il profilo cronologico, ad una fase successiva a quella in cui, a seconda dei casi, in relazione ai caratteri della fattispecie di spesa (lavori di valore inferiore a 100.000 euro) o allo stadio raggiunto dalla programmazione (inserimento dell’opera nel programma triennale), è avvenuta l’iscrizione nel Titolo II della spesa del bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l’ammontare complessivo della spesa dell’opera da realizzare.

Tale essendo la situazione prefigurata, tali norme prevedono conseguentemente che le spese per le progettazioni (sia interne che esterne) di livello successivo al minimo siano effettivamente registrate al Titolo II della spesa e, precisamente, con imputazione ai suddetti stanziamenti concernenti l’opera complessiva.

In tal modo viene realizzato il già evidenziato collegamento dei criteri di registrazione contabile con la disciplina sostanziale di tale attività di spesa, in questo caso reso palese dalla riproduzione in entrambi i corpi dispositivi in questione del testo dell’art. 113, comma, 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, cui sopra si è già fatto cenno.

In sostanza, dunque, la corretta contabilizzazione delle spese di progettazione definitiva e/o esecutiva implica il riferimento agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, alla quale, in definitiva, l’attività progettuale è funzionalmente correlata.