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Spese di pianificazione a titolo I

La Corte Conti Puglia, con delibera 193/2021 ha risposto ad un interessante quesito posto da ente locale in merito all’inquadramento contabile delle spese di pianificazione generale, quali interventi sul piano regolatore e simili. Sulla stessa materia si era già pronunciata la Corte Conti Piemonte, con delibera 68/2011, che aveva escluso che suddette spese potessero essere considerate un investimento, disponendo quindi la copertura finanziaria con entrate correnti.

Il Comune istante ha così argomentato:

- le spese per la redazione e le varianti degli atti pianificazione generale (PRG, PUG, Piano degli impianti pubblicitari, Piani del colore, Piano del Commercio, etc.) sono state ritenute, da un punto di vista aziendalistico, spese in grado di apportare un’utilità pluriennale, con conseguente imputazione alla spesa d’investimenti;

- l’art. 3, comma 18 della l. 24.12.2003, n. 350 elenca le spese costituenti investimento ai fini di cui all’art. 119, sesto comma, Cost.;

- le Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 25-CONTR-11) hanno espresso parere non favorevole alla capitalizzazione di tali costi, pronunciandosi in merito alla possibilità di copertura di tali spese con l’accensione di mutui;

- il d.lgs. n. 139/2015 ha inciso sulla contabilizzazione degli oneri pluriennali in ambito aziendalistico, introducendo, a partire dai bilanci al 31.12.2016, nuovi criteri al fine di individuare la possibilità di capitalizzazione di detti oneri; di tale scelta ha preso atto il legislatore fiscale (art. 108 TUIR), stabilendo che l’inquadramento civilistico dato alle spese in questione ha valenza anche dal punto di vista fiscale;

- la lettura delle suddette disposizioni in materia porta a ritenere che, ai fini di una loro capitalizzazione, le spese in questione non devono avere una “utilità generica per l’Ente” e devono avere la caratteristica della “recuperabilità futura”; tutto ciò premesso e considerata la non finanziabilità con mutui delle spese in questione, avuto riguardo alla citata delibera delle Sezioni Riunite, il Comune ha chiesto di conoscere il parere della Sezione in ordine al seguente quesito:

Se ritenuto possibile per il Comune, senza contravvenire ai sopra riportati disposti normativi, considerare le spese per gli incarichi finalizzati direttamente o indirettamente (in quanto strumentali e presupposti) alla redazione/aggiornamento di Atti di Pianificazione Generale (del tipo di quelli sopra menzionati) come oneri pluriennali in grado di determinare per l’Ente “utilità specifica”, rinvenendo in essi la caratteristica della “fecondità ripetuta” e della “recuperabilità futura”, così da rendere corretta la previsione di stanziamento delle corrispondenti spese nel titolo II (codifica armonizzata U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti), con conseguente possibilità di capitalizzazione dei predetti oneri pluriennali nello Stato patrimoniale.

La Corte dei Conti ha evidenziato in merito: “ritenuto, stante la necessità di una lettura integrata e uniforme delle disposizioni contabili in tema di investimenti delle amministrazioni pubbliche, deve ritenersi che l’espressione investimenti contemplata dal piano dei conti integrato vada letta alla luce delle previsioni dell’art. 3, comma 18, della l. n. 350/2003, finalizzato a dare attuazione all’art. 119, sesto comma, Costituzione. Ne consegue, che non essendo le spese per la redazione di atti di pianificazione generale degli enti locali suscettibili di essere ricondotte in modo diretto ad alcuna delle ipotesi tassative di investimento contemplate dall’art. 3, comma 18, della l. n. 350/2003, deve escludersi la possibilità di una loro contabilizzazione fra le spese del titolo 2 del piano dei conti integrato (codifica armonizzata U.2.02.03.05.001 – Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti).