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Spese di personale, nel computo anche il rimborso del comando

La Corte Conti Veneto con delibera 17/2022 ha analizzato il quesito di un Comune, che fa parte di un consorzio di polizia locale, su quali siano i corretti criteri di quantificazione della spesa per il personale al fine di determinare l’esatta incidenza rispetto alle entrate correnti; in particolare se detta quantificazione debba esplicarsi, alternativamente:

1) prendendo in considerazione le sole voci di bilancio elencate nella Circolare 13 maggio 2020 (G.U. n. 226 dell’11/9/2020), attuativa del Decreto 17 marzo 2020 quindi senza la spesa virtuale dei Vigili, evidenziando che in siffatta elencazione dei codici di bilancio manchi il macroaggregato 9 “Rimborso personale comandato” relativo alla spesa di tutte le convenzioni;

2) prendendo l’elenco delle voci di bilancio elencate, cui si aggiungerebbero sia il macroaggregato 9 sia la spesa virtuale Vigili.

Nello specifico, l’amministrazione comunale richiama, ai fini della definizione delle spese di personale, l’art. 2, comma 1, lett. a), Decreto 17/3/2020 (Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’Interno, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”) e la predetta Circolare attuativa che, interpretando siffatto art. 2, non vi comprenderebbe la spesa virtuale dei “Vigili” che “viene sommata alla spesa impegnata in bilancio, ai fini del rispetto del comma 557, per avere il quadro complessivo della spesa di personale".

La Corte Conti ritiene che nel computo della spesa complessiva di personale vadano comprese anche le spese relative al comando.