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Spese di personale eterofinanziate dal 2021 non rilevano sulla capacità assunzionale

La Corte Conti Sicilia, con parere n. 111/2022 ha affrontato la richiesta di parere concernente l’interpretazione della disciplina normativa relativa alle facoltà assunzionali dei comuni.

In particolare, premesso che l’Amministrazione comunale ha perfezionato, nell’anno 2019, le procedure di stabilizzazione di n. 17 unità di personale ex LSU-LPU a tampo parziale, in ottemperanza al preciso obbligo imposto dall’art. 26, c.6, della l.r. n. 8 del 2018, in base a procedure di reclutamento straordinario (di cui sono indicati i riferimenti normativi e le direttive impartite dagli organi amministrativi) e precisato che le stesse stabilizzazioni, nell’ottica di elevare i complessivi spazi assunzionali, sono finanziate tramite risorse aggiuntive regionali, formulava i due seguenti quesiti:

1) se, in un sistema nel quale la spesa per il personale si rapporta con le entrate correnti ai fini della sua sostenibilità e ravvisato che la correlazione tra le spese per le assunzioni di cui trattasi e l’eterofinanziamento incide favorevolmente sul valore della soglia di sostenibilità della spesa di personale per l’importo corrispondente, è possibile escludere la quota di spesa eterofinanziata da quella complessiva assunta a base di calcolo, in rapporto alle entrate correnti, della capacità assunzionale a tempo indeterminato, ricorrendo nel caso di specie le sottoelencate condizioni:

a) trattasi di specifico finanziamento proveniente da altro ente pubblico, finalizzato alla stabilizzazione del personale;

b) trattasi di stabilizzazioni concluse nell’anno 2019, in costanza di una espressa previsione normativa regionale che ha autorizzato fino al 31 dicembre 2019 la c.d. “proroga” dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei lavoratori inseriti nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 della L.R. n. 5/2014 “finalizzata” alla stabilizzazione;

c) esiste una correlazione temporale tra i finanziamenti e la corrispondente spesa per assunzioni, ai sensi del comma 8 dell’art. 26, della legge di stabilità regionale 2018 (l.r. n. 8 dell’8 maggio 2018).

2) se, ai sensi dell’articolo 1, comma 557, legge 296/2006, gli “emolumenti a carico dell’amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili” da considerare ai fini della corretta determinazione della spesa di personale possano essere esclusivamente solo quelli a carico del bilancio comunale, al netto del contributo erogato dalla Regione, sia in entrata che in uscita.

Con il primo quesito, quindi, l’Amministrazione comunale chiede di sapere se, in un sistema nel quale la spesa per il personale si rapporta con le entrate correnti ai fini della sua sostenibilità e ravvisato che la correlazione tra le spese per le assunzioni di cui trattasi e l’eterofinanziamento incide favorevolmente sul valore della soglia di sostenibilità della spesa di personale per l’importo corrispondente, è possibile escludere la quota di spesa eterofinanziata da quella complessiva assunta a base di calcolo, in rapporto alle entrate correnti, della capacità assunzionale a tempo indeterminato. In ordine al requisito della spesa eterofinanziata indica la presenza di precise condizioni (trattasi di specifico finanziamento proveniente da altro ente pubblico, finalizzato alla stabilizzazione del personale; esiste una correlazione temporale tra i finanziamenti e la corrispondente spesa per assunzioni, ai sensi del comma 8 dell’art. 26, della legge di stabilità regionale 2018- l.r. n. 8 dell’8 maggio 2018).

Il DL n. 104 del 2020 (c.d. decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto l’art. 57, comma 3-septies, disposizione che “eleva al rango di disciplina normativa l’elaborazione esegetica in tema di neutralità delle spese sostenute da etero-finanziamenti, sviluppata da questa magistratura contabile, in plurime pronunce, nel tempo”(v. Sezione controllo per la Regione siciliana, delib. n. 50/2022/PAR).

Dispone, infatti, detto comma 3-septies, dell’art. 57, d.l. 104 del 2020 che: “A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai cc. 1, 1-bis e 2 dell’art. 33 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.

La disposizione, introdotta in sede referente al Senato, formalizza il principio della neutralità delle spese sostenute tramite etero-finanziamenti, ciò allo scopo di migliorare la capacità assunzionale degli enti; purtuttavia, pone espressamente il limite temporale delle assunzioni effettuate in data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. stesso, ossia dopo il 14 ottobre 2020.

Il tenore letterale della norma, pertanto, consente di estromettere le sole spese collegate ad assunzioni eterofinanziate effettuate dopo il 14 ottobre 2020. Sul punto, si ritiene di richiamare quanto esposto nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 104 del 2020 (come aggiornata a seguito delle modifiche introdotte al testo in prima lettura), la quale in relazione al comma 3-septies dell’art. 57, afferma che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto l’esclusione riguarda “solo le spese e le entrate future e non anche quelle già sostenute” .