Spese di lite per cartella annullata in solido tra ente e agente
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19856/2020 , ha sancito che in tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, qualora la cartella di pagamento sia annullata a seguito di opposizione, le spese di lite vanno poste, in solido, a carico dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all’opponente.
Le spese sono ripartite in solido tra ente impositore e agente della riscossione, in base al principio di causalità.