Spese di lite a carico dell’Ente se l’annullamento avviene dopo il ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sezione 5 con Sentenza n. 14984 del 11/12/2023 stabilisce che se l’annullamento in autotutela è successivo la presentazione del ricorso e la costituzione in giudizio le spese devono essere liquidate a favore della parte ricorrente che le ha sostenute.
Nel caso di specie la ricorrente eccepiva il difetto di contradditorio, la solita carenza di motivazioni e l’infondatezza della pretesa IMU per un fabbricato destinato alla rivendita e per il quale era stata chiesta l’esclusione dell’imposta. Il Comune si costituiva rappresentando di aver annullato in autotutela l’avviso di accertamento chiedendo di rilevare la cessata materia del contendere.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado rilevava la cessazione della materia del contendere e l’estinzione conseguente del giudizio, condannando la parte resistente al pagamento delle spese di lite.