Spese anticipate dal notaio soggette a bollo, escluse le tasse
Nel caso di fatturazione di compensi imponibili IVA e spese anticipate in nome e per conto della controparte, escluse da IVA ai sensi dell'art. 15 del dPR 633/1972, non può trovare applicazione la disposizione derogatoria di cui all'art. 6 del DPR 642/1972 per cui sono esenti in modo assoluto le fatture e gli altri documenti indicati nell'articolo 13 della tariffa, relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette ad Iva.
E' quindi applicabile la disciplina generale contenuta nell'articolo 13, comma 1 della tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 secondo cui le fatture recanti addebitamenti sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 2 euro.
Tuttavia, nella particolare ipotesi in cui, per disposizione di legge, le somme anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 riguardino tributi dovuti dal medesimo cliente (es. imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), potrà trovare applicazione l'articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che esenta dall'imposta di bollo, per quanto di interesse, gli atti relativi alla riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato.
Per quanto concerne, inoltre, il momento in cui assolvere l'imposta di bollo, questo coincide con quello dell'emissione della fattura elettronica. Solo in tale momento, infatti, è possibile avere certezza dell'eventuale superamento dell'ammontare di euro 77,47 che costituisce il presupposto per l'assoggettamento del documento all'imposta di bollo.
Lo chiarisce la Risposta n. 491/2021 dell'Agenzia delle entrate.