Spesa d’investimento per l’escussione di una fidejussione a seguito di inadempienza del concessionario
Chiamata a pronunciarsi sulla seguente questione di massima
«se sia da considerarsi o meno spesa di investimento la sottoscrizione da parte di un Ente locale di un mutuo per far fronte all’escussione di una fideiussione, qualora il soggetto garantito avesse, a sua volta, sottoscritto un mutuo per realizzare un’opera pubblica su incarico del medesimo Ente fideiussore e si fosse, poi, reso inadempiente nel pagamento delle rate ed eventualmente a quali condizioni»
la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 15/2024/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto:
«È da considerare spesa d’investimento quella dovuta all’escussione di una fideiussione a seguito dell’inadempienza al pagamento di un mutuo contratto da un soggetto concessionario per l’esecuzione di un’opera pubblica. La conseguente assunzione del mutuo da parte dell’ente locale deve soggiacere alle seguenti condizioni: l’importo del nuovo mutuo deve limitarsi al solo debito residuo senza includere penali o interessi di mora; deve ridurre il valore finanziario totale della passività; la durata del nuovo mutuo non deve eccedere la vita utile dell’investimento».