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Spending review ordinaria, ricostruiamo il percorso

In riferimento alle polemiche sorte in queste ultime ore circa l’applicazione del taglio del fondo di solidarietà comunale e del fondo unico provinciale e metropolitano – da attuare con regolarizzo contabile come concorso alla spesa pubblica allocando a Missione 1 Programma 03 Titolo I Macroaggregato 04 Capitolo trasferimenti a Ministeri – ricordiamo quanto segue:

-il taglio spending review ordinaria è previsto dalla Legge di bilancio 2024 – Legge 213/2023 – all’art. 1 commi 533 e seguenti ed incide sul bilancio degli enti locali per gli anni 2024-2025-2026-2027-2028, pari a 250 milioni, di cui 200 milioni per i Comuni e 50 milioni per Province e Città metropolitane;

-il taglio spending review ordinaria si somma al taglio spending review informatica di cui art. 1 comma 850 Legge 178/2023, che incide sulle annualità 2024 e 2025 (il taglio 2023 è stato eliminato per effetto del DL 132/2023 art. 6 ter comma 2), pari a 150 milioni, di cui 100 milioni per i Comuni e 50 milioni per Province e Città metropolitane;

-la normativa di cui legge di bilancio 2024 è stata integrata dal DL 215/2023 “Milleproroghe” che in sede di conversione in Legge 18/2024 ha inserito il comma 12 decies all’art. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria):

12-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028:

1) dopo le parole: «del PNRR» sono inserite le seguenti: «, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023,»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»


La lettura del Servizio Studi del Senato a tale norma di cui DL 215/2023 convertito in Legge 18/2024 è stata la seguente:

Il comma 12-decies dell’articolo 3 – introdotto nel corso dell’esame alla Camera – reca alcune modifiche alla disciplina, dettata dalla legge di bilancio per il 2024, in tema di concorso alla finanza pubblica degli enti locali. Le modifiche sono volte ad escludere dal concorso alla finanza pubblica le risorse che sono state assegnate agli enti locali quali contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche per efficientamento energetico e per lo sviluppo territoriale sostenibile. E inoltre posticipato di due mesi, dal 31 gennaio al 31 marzo 2024, il termine per l’emanazione del decreto del Ministro dell’interno che deve provvedere alla determinazione degli importi del contributo alla finanza pubblica a carico di ciascun ente.

Il comma in esame interviene sui commi 533 e 534 della legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023), che disciplinano il concorso alla finanza pubblica del comparto degli enti locali delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per gli anni dal 2024 al 2028.

In particolare, il comma 533 determina il contributo annuo complessivo dovuto da comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna in 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni indicati. Di questi, 200 milioni di euro annui sono previsti a carico dei comuni, mentre 50 milioni sono a carico delle province e città metropolitane.

Quanto al criterio di riparto, il comma precisa che il contributo è ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente, al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, nonché tenendo conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo ReGiS, gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato e disciplinato dall’articolo 1, comma 1043, legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

La disposizione esclude espressamente dal perimetro degli enti locali tenuti a contribuire al concorso alla finanza pubblica gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, o quelli che abbiano sottoscritto gli accordi per il ripiano del disavanzo di amministrazione.

Le modifiche introdotte dalla lettera a) del comma in esame sono volte a precisare:

-che il PNRR cui fare riferimento è quello approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell’Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato dalla decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell’Unione europea dell'8 dicembre 2023;

-che sono escluse dal concorso alla finanza pubblica le risorse che sono state assegnate ai comuni quali contributi per investimenti in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, ai sensi dei commi 29 e 29-bis della legge di bilancio 2020.

Le risorse in questione sono state autorizzate, dal comma 29 della legge n. 160 del 2019, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. Il comma 29-bis ha incrementato le risorse assegnate ai sensi del comma 29 di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2021. Per l’anno 2020, i contributi sono stati assegnati, per un importo complessivo pari a 497,22 milioni di euro, nel gennaio del 2020. Successivamente, la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per le annualità dal 2021al 2024.

A tale riguardo è utile ricordare che il comma 31-bis della legge medesima n. 160 del 2019 – introdotto dal D.L. n. 152 del 2021 (articolo 20) – chiarisce che le risorse di cui ai commi 29 e 29-bis sono confluite nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La disposizione, al fine di assicurare il rispetto dei target e delle milestone assegnati dalla UE, obbliga gli enti ad utilizzare almeno il 50% delle risorse assegnate, nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del sopracitato comma 29. Il successivo comma 31-ter stabilisce, inoltre, che i Comuni debbano rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dalla normativa europea, nonché l’obbligo di alimentazione del sistema delle banche dati di monitoraggio degli interventi.

La suddetta linea di finanziamento, con le relative risorse assegnate per le annualità 2020-2024, è confluita nel PNRR nell’ambito della Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (c.d. progetti in essere).

Si segnala che l’investimento in questione rientra tra quelli definanziati dal PNRR, a seguito della rimodulazione del Piano approvata con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell’Unione europea dell'8 dicembre 2023.

Va in ogni caso ricordato che il contributo alla finanza pubblica, come determinato per ciascun ente, è trattenuto dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale per i comuni e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane.

La lettera b) del comma 12-decies in esame, intervengono invece nella tempistica della ripartizione del suddetto contributo tra gli enti, al fine di prorogare di due mesi i termini ivi previsti.

A tal fine è modificato il comma 534 della legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213/2023), che stabilisce che gli importi del contributo alla finanza pubblica a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Il temine per l’emanazione del decreto è prorogata dal 31 gennaio al 31 marzo 2024.

Resta ferma la disposizione che prevede che nel caso in cui l’intesa non venga raggiunta entro 20 giorni dalla data di prima iscrizione della proposta di riparto delle suddette riduzioni all’ordine del giorno della Conferenza Stato- città e autonomie locali, il decreto è comunque adottato.


SEMBRA QUINDI DIFFICILE COMPRENDERE FINO IN FONDO LA POLEMICA CHE SI RIFERISCE AD UNA NORMA PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE 5 MESI FA. Fermo restando che i criteri ministeriali avrebbero potuto pesare l'incidenza del PNRR in modo diverso.