Spending review informatica si applica anche ai Comuni Valle d’Aosta
La Corte costituzionale con Sentenza n. 145 del 23 luglio 2024 ha confermato che anche i Comuni della Regione Valle d’Aosta depositata devo contribuire alla finanza pubblica nazionale, pagando la quota dovuta di spending review informatica
La Corte Costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità, richieste dalla Regione autonoma Valle D’Aosta, dell’articolo 6-ter, comma 4, del DL n. 132/2023, che ha modificato il comma 853 dell’articolo 1 Legge n. 178 del 2020.
In teoria, nessun ente territoriale può sottrarsi ai propri doveri finanziari nei confronti dello Stato, altrimenti aumenta il peso del contributo per gli altri enti.
In pratica, però, per quanto riguarda la spending review ordinaria, la Legge 213/2023 ha esonerato fin dall’inizio i Comuni delle Regioni a Statuto speciale. L’art. 1 comma 533 dispone infatti:
533. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse del PNRR , approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.