Spending review, anche la mitigazione del fondo di cui comma 508 chiede il regolarizzo contabile - precisazione
Abbiamo dedicato sul nostro portale molto spazio al tema della spending review informatica di cui art. 1 comma 850 Legge 178/2020 e alla spending review ordinaria di cui art. 1 commi 533 e seguenti Legge 213/2023.
Recentemente abbiamo analizzato anche la mitigazione al taglio (leggasi concorso alla finanza pubblica) fornita dall’art. 1 comma 580 Legge 213/2024, come riportato nella tabella A del Decreto ministeriale pubblicato in data 4 luglio 2024.
Diversi enti locali convenzionati Delfino & Partners (che si onora di registrare un numero di enti sempre crescente) chiedono come debba avvenire la contabilizzazione della mitigazione. La risposta è frutto del principio di integrità, di cui postulati All. 1 Dlgs 118/2011 e smi, ovvero la contabilizzazione deve avvenire al lordo con regolarizzo contabile. Facciamo un esempio.
Innanzitutto sappiamo che la colonna C (per l’anno 2024) della tabella A del decreto pubblicato sul sito il 4 luglio scorso, mitiga, ovvero riduce, il taglio del fondo di solidarietà comunale e fondo unico provinciale conseguente la somma delle due spending review (o solo della spending review informatica per gli enti in riequilibrio pluriennale). Precisazione: per il conteggio complessivo si deve fare riferimento alla colonna totale. Per l'annualità 2024: Riparto del Fondo art.1 comma 508 L.213/2023 – Quota annuale 2024 (a + b + c)
Consideriamo due casi:
a) Prima dell’effetto mitigazione di cui art. 1 comma 508 Legge 213/2023
b) A seguito dell’effetto mitigazione di cui art. 1 comma 508 Legge 213/2023
Caso a):
Il Comune ha ricevuto fondo di solidarietà comunale 2024 pari a + 100 (altro è il caso per i Comuni che hanno FSC negativo, come i Comuni turistici). La somma dei tagli relativi alle due spending review è 5. Quindi il Comune di fatto incasserà Fondo di solidarietà comunale per 95; ma non potrà, per il principio di integrità di cui postulati All. 1 Dlgs 118/2011 e smi, allocare in entrata FSC per 95. Il Comune dovrà prevedere in entrata FSC 100, stanziare in spesa 5 in Missione 1 programma 3 Titolo 1 macro aggregato 4, codice di bilancio relativo a trasferimenti agli organi centrali, finanziando 5 con entrate correnti proprie di competenza. Il Comune effettuerà mandato di pagamento di 5 per contributo figurativo al Ministero ed emetterà reversale in quietanza di incasso a Titolo I sul fondo di solidarietà comunale. Lo Stato pagherà effettivamente al Comune 95, ma l’entrata sarà di 100 e la spesa di 5 (finanziata interamente con risorse proprie).
Caso b):
Al caso di cui sopra si aggiunge l’effetto mitigazione di cui art. 1 comma 508 Legge 213/2024 per un importo pari a 2.
Il Comune dovrà allocare 2 in entrata tra i trasferimenti correnti a Titolo II, che mitigheranno il concorso alla finanza pubblica di 5, a questo punto finanziato da risorse correnti proprie per 3 (non più per 5 come nel caso di cui sopra) e da 2 di trasferimento ordinario statale. Il mandato di pagamento per 5 sarà commutato in reversale di incasso per 3 sul fondo di solidarietà e per 2 sui trasferimenti. Lo Stato pagherà effettivamente al Comune 97, ma l’entrata sarà di 100 e la spesa di 5, mitigata per 2, quindi di fatto il concorso alla finanza pubblica inciderà per 3.
Se il Comune ha fondo di solidarietà negativo, provvederà a fare regolarizzo contabile di cui sopra a scalare all’IMU, che sarà trattenuta dallo Stato.
Per supporto contabile agli enti locali: info@gruppodelfino.it