Spending review e Fondi Covid, analisi numerica
Per analizzare compiutamente i tagli spending review e restituzione conguagli Covid è utile riprendere il comma 508 art. 1 Legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) scomponendolo in parti.
508. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un FONDO DI IMPORTO PARI A 113 MILIONI di euro per CIASCUNO DEGLI ANNI dal 2024 al 2027 da destinare PRIORITARIAMENTE ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. LE DISPONIBILITÀ RESIDUE SONO ASSEGNATE, PER CIASCUN ANNO, AI COMUNI, ALLE PROVINCE E ALLE CITTÀ METROPOLITANE, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità da individuare con il medesimo decreto.
QUINDI IL FONDO E’ PARI IN TOTALE A 452 MILIONI.
Vediamo come ha spiegato il comma in questione la relazione alla legge di bilancio, come ripresa dal Servizio Studi del Senato.
La Relazione tecnica riporta - in attesa della conclusione dell'iter di definizione del richiamato decreto del Ministro dell'interno - il seguente quadro finanziario stimato sulla base degli elementi al momento a disposizione:
-Comparto Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane:
Enti in deficit di risorse, n. 1.235 enti, per un importo di 137 milioni di euro;
Enti in eccedenza di risorse, n. 2.790, per un importo di 255 milioni di euro.
La Relazione tecnica precisa altresì che, a livello di comparto comunale, ai fini del versamento all’entrata del bilancio dello Stato, oltre alle risorse eccedenti provenienti dal Fondo Covid, di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020, pari a 254 milioni di euro, vanno considerati anche i ristori specifici di spesa non utilizzati, inclusi i ristori assegnati per i costi energetici nell'anno 2022, pari a 135 milioni di euro. Pertanto, LE RISORSE DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO SONO STIMATE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI 389 MILIONI DI EURO A LIVELLO DI COMPARTO COMUNALE.
-Comparto Province e Città metropolitane:
Enti in deficit di risorse, n. 6 enti, per un importo di 6,8 milioni di euro;
Enti in eccedenza di risorse, n. 19 enti, per un importo di 35,7 milioni di euro.
Anche per il comparto provinciale, la Relazione tecnica precisa che oltre alle risorse eccedenti pari a 35,7 milioni di euro provenienti dal Fondone Covid, vanno considerati anche i ristori specifici di spesa non utilizzati, inclusi i ristori assegnati per i costi energetici nell'anno 2022, pari a 6,5 milioni di euro, per un TOTALE DI RISORSE DA VERSARE ALL’ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO, DA PARTE DEL COMPARTO, STIMATE IN COMPLESSIVI 42,2 MILIONI DI EURO.
Al fine di garantire l'integrazione dei ristori per gli enti in deficit di risorse, il comma 508 dispone l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno pari a 113 milioni di euro per CIASCUNO DEGLI ANNI dal 2024 al 2027, per complessivi 452 milioni di euro, da destinare PRIORITARIAMENTE ed in quote costanti nel quadriennio 2024- 2027 agli enti locali che sono risultati in deficit di risorse con riferimento agli effetti generati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (al netto delle minori spese), secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'interno ai fini della verifica a consuntivo, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020.
In base al quadro finanziario fornito dalla Relazione tecnica del maxi emendamento governativo, L’IMPORTO STIMATO PER IL REINTEGRO DEGLI ENTI IN DEFICIT DI RISORSE, in relazione agli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, è pari a COMPLESSIVI 143,4 MILIONI DI EURO, di cui 137 milioni per il comparto comunale e 6,8 milioni per il comparto province e città metropolitane.
Il comma 508 prevede, inoltre, che LE DISPONIBILITÀ RESIDUE DEL FONDO SONO ASSEGNATE, per ciascun anno, ai comuni, alle province e città metropolitane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che saranno individuati dal medesimo decreto.
LE DISPONIBILITA’ RESIDUE DEL FONDO AMMONTANO QUINDI A (452-143,4) = 308.6 MILIONI
DOPO I RICALCOLI di cui DM 19 giugno 2024 emerge che “Surplus finale” e “Ristori non utilizzati al 31.12.2022” sono pari, rispettivamente, a 264.372.455 euro (di cui 228.727.399 euro comuni, unioni di comuni e comunità montane e 35.645.056 euro province e città metropolitane) e 140.634.630 euro (di cui 134.146.661 euro comuni, unioni di comuni e comunità montane e 6.487.969 euro province e città metropolitane), per un TOTALE COMPLESSIVO DI 405.007.084 EURO.
Il DM 19 giugno 2024 in materia di conguagli fondi COVID fornisce utili informazioni:
Articolo 1: (Rideterminazione dei Ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 - dati definitivi)
1.I dati definitivi delle risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sono indicati, per ciascun ente, nella Tabella di cui all’Allegato A per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all’Allegato B per le province e città metropolitane, che costituiscono parti integranti del presente decreto. Dalle Tabelle di cui al periodo precedente sono esclusi gli importi dei singoli ristori specifici di spesa non utilizzati al 31/12/2022 uguali o inferiori a 100 euro.
2.Le Tabelle con i dati definitivi di cui al presente articolo sostituiscono integralmente le Tabelle di cui ai rispettivi Allegati E ed F del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell’8 febbraio 2024.
Articolo 2: (Tabelle di riepilogo verifica a consuntivo risorse “COVID-19”)
1.Le Tabelle riepilogative di cui all’Allegato C per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e di cui all’Allegato D per le province e città metropolitane, che costituiscono parti integranti del presente decreto, riportano alla colonna:
- “Deficit finale” e “Surplus finale”: le risultanze del conguaglio finale della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui agli Allegati C e D del decreto interministeriale dell’8 febbraio 2024, così come rideterminati a seguito delle istanze pervenute esposte nelle premesse;
- “Ristori non utilizzati al 31.12.2022”: i dati definitivi dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, di cui alle Tabelle A e B del presente decreto;
- “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale”: la somma algebrica delle colonne “Deficit finale”, “Surplus finale” e “Ristori non utilizzati al 31.12.2022” per gli enti risultanti in eccedenza complessiva di risorse. Sono esclusi gli importi uguali o inferiori a 100 euro;
- “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Quota annuale 2024-2027”: i dati annuali di cui alla colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale”, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027;
- “Importo da erogare all’Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 - Totale”: la somma algebrica delle colonne “Deficit finale” e “Ristori non utilizzati al 31.12.2022” per gli enti risultanti in deficit complessivo di risorse. Sono esclusi gli importi uguali o inferiori a 100 euro;
- “Importo da erogare all’Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 – Quota annuale 2024-2027”: i dati annuali di cui alla colonna “Importo da erogare all’Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 - Totale”, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027;
2.Per i comuni con eccedenza complessiva di risorse, di cui alla colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale” della Tabella di cui all’Allegato C del precedente comma 1, le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato “RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DAI COMUNI”, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Quota annuale 2024-2027”), mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, i richiamati enti accertano in entrata le somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e impegnano in spesa la restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota riferita agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza del fondo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3.Per le province e le città metropolitane con eccedenza complessiva di risorse, di cui alla colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale” della Tabella di cui all’Allegato D del precedente comma 1, le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 3, denominato “RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DALLE PROVINCE” per le province e capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato “RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DAI COMUNI”, per le città metropolitane, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Quota annuale 2024-2027”), mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, i richiamati enti accertano in entrata le somme spettanti a titolo di fondo unico di cui all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e impegnano in spesa la restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota riferita agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza del fondo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4.Per le unioni di comuni e le comunità montane con eccedenza complessiva di risorse, di cui alla colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale” della Tabella di cui all’Allegato C del comma 1 del presente articolo, le risorse ricevute in eccesso sono versate in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Quota annuale 2024-2027”), entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, all’entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato “RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DAI COMUNI”.
5.Per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia-Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le risultanze sono regolate per il tramite delle medesime regioni e province autonome di appartenenza. Nel caso di differenza delle colonne “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale” e “Importo da erogare all’Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 - Totale”:
a) positiva, ovvero di risorse complessive ricevute in eccesso, le regioni e province autonome sono tenute a versare gli importi in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, all’entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 1, denominato “RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO”;
b) negativa, ovvero di deficit complessivo di risorse, le somme sono erogate dal Ministero dell’interno in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 a valere delle risorse del fondo istituito dall’articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
6.Per gli enti locali con deficit complessivo di risorse, di cui alla colonna “Importo da erogare all’Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 - Totale” della Tabella di cui agli Allegati C e D del presente decreto, le somme sono erogate dal Ministero dell’interno in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (colonna “Importo da erogare all’Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 – Quota annuale 2024-2027”) a valere delle risorse del fondo istituito dall’articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
7.AL FINE DI ASSICURARE L’INTEGRALE ACQUISIZIONE AL BILANCIO DELLO STATO DELLE RISORSE NON UTILIZZATE DATE DALLA SOMMA DELLE COLONNE “SURPLUS FINALE” E “RISTORI NON UTILIZZATI AL 31.12.2022” PARI, RISPETTIVAMENTE, A 264.372.455 EURO (DI CUI 228.727.399 EURO COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITÀ MONTANE E 35.645.056 EURO PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE) E 140.634.630 EURO (DI CUI 134.146.661 EURO COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITÀ MONTANE E 6.487.969 EURO PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE), PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI 405.007.084 EURO, L’IMPORTO DI 12.101.451 EURO (DI CUI 11.587.420 EURO COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITÀ MONTANE E 514.031 EURO PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE), DERIVANTE DALLA DIFFERENZA DEGLI IMPORTI DELLA SOMMA DELLE COLONNE “SURPLUS FINALE” E “RISTORI NON UTILIZZATI AL 31.12.2022” E DELLA COLONNA “IMPORTO DA ACQUISIRE AL BILANCIO DELLO STATO - TOTALE”, È ACQUISITO ALL’ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO, CAPITOLO DI CAPO X DI ENTRATA N. 3465, ARTICOLO 4, DENOMINATO “RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DAI COMUNI”, PER LA PARTE RELATIVA AI COMUNI, ALLE UNIONI DI COMUNI, ALLE COMUNITÀ MONTANE E ALLE CITTÀ METROPOLITANE E CAPITOLO DI CAPO X DI ENTRATA N. 3465, ARTICOLO 3, DENOMINATO “RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DALLE PROVINCE”, PER LA PARTE RELATIVA ALLE PROVINCE, IN QUOTE COSTANTI IN CIASCUNO DEGLI ANNI 2024, 2025, 2026 E 2027 A VALERE DELLE RISORSE DEL FONDO ISTITUITO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 508, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213.
8.Per le finalità di cui al comma 7, tenendo conto di quanto disposto al comma 5 per le regioni e province autonome, l’importo di 13.016.444 euro è acquisito all’entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 1, denominato “RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO”, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 a valere delle risorse del fondo istituito dall’articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Articolo 3 (Disposizioni contabili)
1.Gli enti locali in deficit finale di risorse, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio considerando in entrata, in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, una quota annuale pari a un quarto dell’importo indicato nella colonna “Deficit finale” delle Tabelle C e D. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, i predetti enti, che hanno “Ristori non utilizzati al 31.12.2022” con importo superiore a zero, impegnano in spesa in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, una quota annuale pari a un quarto dell’importo relativo alla restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota riferita agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.
2.Gli enti locali in eccedenza finale di risorse, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell’importo indicato nella colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale” delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 e allegando il relativo allegato a/2 del rendiconto 2023. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione 2024-2026 provvedono ad applicare in entrata dell’esercizio 2024 il quarto delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, a copertura della spesa concernente il versamento al bilancio dello Stato, con una variazione di bilancio a cura del responsabile finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera c), del d.lgs. n. 267 del 2000.
3.Con riferimento ai commi 1 e 2, in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’utilizzo del risultato di amministrazione iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione comprende la quota vincolata ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un importo pari alle risorse da acquisire al bilancio dello Stato nel corso dell’anno.
VEDIAMO ORA LA DISPOSIZIONE DEI COMMI 506 E 507 ART. 1 LEGGE 213/2023
506. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo le modalità indicate dal decreto di cui al periodo precedente. In ogni caso per l'anno 2027 deve essere assicurato un versamento all'entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro».
507. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: « Le eventuali risorse in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».
La relazione tecnica e la nota del Servizio Studi del Senato evidenziano:
I commi da 506 a 508, introdotti nel corso dell’esame al Senato, recano disposizioni finalizzate a definire le modalità finanziarie per il conguaglio dei ristori assegnati agli enti locali in relazione all’emergenza COVID- 19.
In particolare, i commi 506 e 507 riformulano le disposizioni che prevedevano il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso dagli enti locali, rispetto agli effetti generati dell'emergenza Covid-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, stabilendo che le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, secondo i criteri che saranno definiti in sede di verifica a consuntivo con l’apposito decreto del Ministero dell’interno.
La nuova disposizione prevede che, in ogni caso, per l’anno 2027 deve essere assicurato un versamento all’entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro.
Il comma 507 modifica nello stesso senso il comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, il quale ha consentito agli enti locali l’utilizzo anche nell’anno 2022 delle risorse del cd. “Fondone Covid” assegnate negli anni 2020-2021, nonché di quelle assegnate a titolo di ristori specifici di spesa per l’emergenza sanitaria, vincolandole alle medesime finalità per cui sono state assegnate.
L’art. 13, comma 1 prevede che le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, e non possono essere svincolate, ai fini del successivo versamento all’entrata del bilancio dello stato.
Il comma 507 interviene sulla disposizione precisando che le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.
Secondo i dati riportati nella Relazione tecnica del maxi emendamento del Governo, le somme da versare all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dei commi 506 e 507 sono stimate in un ammontare complessivo di circa 431,2 milioni di euro (cui 389 milioni provenienti dal comparto dei comuni e 42,2 milioni dal comparto province e città metropolitane), da acquisire all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (107,8 milioni di euro circa), secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell’interno.
Riguardo alla disposizione del comma 506, che prevede che, in ogni caso, per l’annualità 2027 debba essere assicurato un versamento all’entrata del bilancio dello Stato non inferiore a 70 milioni di euro, nella Relazione tecnica si specifica che tale assicurazione è data dalle richiamate stime del Tavolo tecnico che prevedono una acquisizione delle somme al bilancio dello Stato in misura superiore a 100 milioni di euro.