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Spazi assunzionali per i Comuni virtuosi

La Corte Conti Veneto, con parere n. 162/2022 ha affrontato quesito in merito all’interpretazione della norma di cui all’articolo 33 (commi 1, 1 bis ed, in particolare, comma 2) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, nel testo risultante dalla legge di conversione L. 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche, ovvero se, in presenza di una spesa di personale 2021 (come rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato) di importo inferiore a quella del 2018, agli Enti sia consentito utilizzare interamente la capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato concessa dall’art. 5 del D.M. 17/03/2020 ancorché nel biennio precedente essi abbiano proceduto ad alcune assunzioni.

La Sezione evidenzia che in relazione ai comuni cd. virtuosi sia l’art. 33 del D.L. n. 34/2019 sia il D.M. attuativo disciplinano espressamente un meccanismo graduale di incremento della spesa, nel rispetto chiaramente del limite del valore soglia, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. In tale ottica, dunque, in merito al calcolo del rispetto del limite percentuale dettato dall’art. 5 del D.M. attuativo, ciò che conta, a parere del Collegio, è esclusivamente l’incremento della spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato rispetto a quella registrata nel 2018, senza che la sostituzione del personale cessato assuma uno specifico rilievo, in ragione del superamento della cd. logica del turn over in favore di un criterio di sostenibilità finanziaria della spesa.

Qualora, quindi, la spesa di personale nell’ultimo rendiconto approvato sia inferiore a quella del 2018, il comune cd. virtuoso potrà effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al raggiungimento del valore percentuale fissato dall’art. 5, calcolato a partire dal livello di spesa del 2018 e non dal più basso livello di spesa effettivamente registrata; ciò anche nel caso in cui l’Ente abbia nel 2020 e 2021 già effettuato assunzioni (in sostituzione o meno del personale cessato) che non abbiano però comportato il superamento della spesa 2018. Qualora, invece, nei precedenti esercizi l’Ente abbia effettuato assunzioni, in sostituzione o meno di personale cessato, che abbiano comportato un incremento della spesa rispetto a quella sostenuta nel 2018, tale incremento dovrà essere considerato nel calcolo del raggiungimento delle soglie annuali fissate dall’art. 5.