Sostenibilità da dimostrare anche per la costituzione di società strumentali
Nell’ambito dell’attività di controllo ex art. 5 TUSP di un atto deliberativo di costituzione societaria adottato da una ASP, la Corte dei Conti Toscana, nella deliberazione n. 97/2023/PASP, ha riscontrato la carenza motivazionale sotto il profilo della sostenibilità finanziaria soggettiva dell’operazione, contestando all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona la mancata produzione di idonea “analisi quantitativa a supporto” dell’operazione e l’assenza di un “Business Plan (o altro tipo di documento contenente le medesime informazioni), che tenga conto del tipo di società in cui si intende investire, l’evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi, il contesto del mercato di riferimento in modo da costruire previsioni finanziarie affidabili”.
In particolare, è stato osservato dai Giudici contabili che “La circostanza che gli organismi partecipati dediti allo svolgimento delle attività di cui all’art. 4, lett. d) TUSP (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni), vedano garantito il proprio equilibrio di bilancio, per la parte preponderante dell’attività, dallo stesso ente pubblico titolare della partecipazione che usufruisce dei prodotti o del servizio non esime l’ente dall’offrire elementi quantitativi a corredo della propria decisione, che altrimenti risulta poggiare su una petizione di principio”.