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Sosta oltre il termine: "sanzione" rilevante IVA (in ambito privatistico)

Nella Risposta n. 320/2023 dell'Agenzia delle entrate, l'amministrazione finanziaria applica i principi esposti nella sentenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 20 gennaio 2022, Causa C­90/20 - Apcoa Parking) anche al caso in cui - nell'ambito di un rapporto privatistico disciplinato da un contratto - il gestore di una autoparcheggio addebiti al proprietario del veicolo una sanzione per lo sforamento del periodo di sosta gratuito, in quanto parte del corrispettivo pattuito tra le parti per usufruire del servizio.

Non ricorre la fattispecie delle somme escluse ai sensi dell'art. 15, primo comma, n. 1) del Decreto IVA. La risoluzione 3 giugno 2005, n. 73/E chiarisce che presupposto stringente per l'applicazione di questa disposizione è "l'esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali".

La società istante riteneva che le fattispecie fossero differenti. Nel caso Apcoa parking erano state considerate rilevanti IVA spese addebitate per il controllo dell'autovettura oltre il periodo pagato. Nel caso di specie, invece, si trattava di sanzione, non disciplinata da normativa ma dal contratto, applicata in misura fissa a prescindere dalla maggiore o minore durata dello stazionamento gratuito.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, però, entrambe le fattispecie sono infatti caratterizzate da un periodo di sosta gratuito (v. paragrafo 20 della Sentenza) e dal pagamento in caso di sforamento di tale limite temporale di una somma aggiuntiva di importo fisso (alias, ''di controllo''), non proporzionale all'ulteriore tempo di occupazione dello stallo di parcheggio (v. paragrafo 11 della Sentenza).

Ed è proprio con riferimento a questa fattispecie che i giudici unionali affermano che "nell'ambito di tale rapporto giuridico, le parti beneficiano di diritti e assumono obblighi, conformemente alle condizioni generali di utilizzo dei parcheggi considerati, tra i quali figurano, in particolare, la messa a disposizione, ..., di uno stallo di parcheggio e l'obbligo per l'automobilista interessato di pagare, oltre alle tariffe di parcheggio, eventualmente, in caso di inosservanza di tali condizioni generali, l'importo corrispondente alle spese di controllo per sosta irregolare, indicato sui cartelli segnaletici...". Secondo la Corte di giustizia "il pagamento delle tariffe di parcheggio, nonché eventualmente, dell'importo corrispondente alle spese di controllo per sosta irregolare, costituisce il corrispettivo della messa a disposizione di uno stallo di parcheggio".

In particolare "la riscossione...di spese di controllo per sosta irregolare e la sosta effettuata all'automobilista... sono connesse. Infatti, la necessità di un controllo di sosta irregolare e, di conseguenza, l'imposizione di siffatte spese di controllo non possono esistere se il servizio di messa a disposizione di uno stallo di parcheggio non è stato previamente fornito".

L'Agenzia ritiene quindi che la sanzione di importo fisso applicata e riscossa dalla Società per la violazione da parte dell'utente delle condizioni generali di contratto sia da considerare quale corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e come tale da assoggettare ad IVA, ai sensi dell'art. 13 c. 1 del dPR 633/1972 che recita "la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti" (v. paragrafo 47 della Sentenza citata).