Sospensione mutui per affrontare il caro bollette
Il DL 198/2022 in conversione in legge, all’art. 3 ter prevede alcune misure specifiche correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici.
In particolare si prevede, al comma 2, che, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio e mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
Si stabilisce poi, al comma 3, che in caso di adesione da parte dell'ente locale ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 204, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - riguardanti la disciplina dei piani di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali - e di cui all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, riguardanti la conversione di mutui, operazioni di ammortamento del debito e operazioni in strumenti derivati sempre da parte degli enti locali. Resta fermo in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.
La novella normativa prevede
Art. 3-ter. – (Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche) –
1.In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza dovuta all’aumento dei costi energetici, nell’anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
2.In considerazione dell’emergenza dovuta all’aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall’Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedano la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell’anno 2023, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all’articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.