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Indennità per sospensione lavori senza IVA, ma con imposta di registro

Le somme che la stazione appaltante corrisponde all’appaltatore ai sensi dell’art. 160 del DPR 207/2010 (ora art. 121 del D.Lgs. 36/2023) rubricato “Sospensione illegittima” hanno natura risarcitoria e sono quindi escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972. Ciò anche detta somma risulti da una scrittura privata avente natura “sostanzialmente transattiva”. Lo chiarisce la Risposta n. 223/2024avendo in particolare riguardo il testo dell’accordo.

La Risposta chiarisce che la somma corrisposta all'appaltatore non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolve una funzione esclusivamente risarcitoria, ed è pertanto esclusa dal campo di applicazione dell'Iva. Attesa l’esclusione, però, “occorre verificare se la predetta scrittura privata sia soggetta ad imposta di registro tenendo conto della natura sostanzialmente transattiva rivestita dall'atto”. Al riguardo, l’Agenzia ritiene applicabile l'articolo 29 del Testo Unico dell'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) che dispone che “per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione”. Pertanto, considerato che nel caso di specie dall'accordo tra le parti deriva un obbligo di pagamento, tale atto è soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell'imposta proporzionale del 3 per cento, prevista, ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, parte prima allegata al TUR, per gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.

La Risposta è importante perché, dopo una serie di Risposte che assoggettamento ad IVA “a prescindere” gli accordi transattivi, conferma la natura risarcitoria delle somme dovute da un atto “avente sostanzialmente” natura transattiva, avendo riguardo al contenuto degli accordi ed anche alle modalità di determinazione delle somme, riferite agli artt. 160 D.P.R. e 32, comma 2 D.P.R. 207/2010.