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DL Sostegni ter, sospensione inconferibilità organi politici

L’articolo 13-bis del DL 4/2022 in fase di conversione in legge, stabilisce che non trovi applicazione, fino al 31 dicembre 2022, la inconferibilità di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2013, con riferimento ai componenti dei consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra Comuni che superi (anch'essa) i 15.000 abitanti.

La suddetta disposizione (comma 1 dell'articolo in esame) è espressamente finalizzata a non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante la fase emergenziale da Covid-19.

Il comma 2 dispone che gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al comma 1 conservino validità fino alla scadenza naturale dell'incarico.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 39 del 2013 ha dettato disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

In particolare, l'articolo 7, recante disciplina della inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale, al comma 1, richiamato nella disposizione in esame, prevede che a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della Regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima Regione o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della medesima Regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possano essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della Regione; b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Testo approvato:

1.Fino al 31 dicembre 2022, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante la fase emergenziale da Covid 19, l'incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 1, del D.lgs. 08 aprile 2013, n. 39, non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

2.Gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza naturale dell'incarico.