Sospensione feriale dei termini processuali e amministrativi
L’art. 1 della Legge n. 742/69 prevede che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Il periodo di sospensione, di 31 giorni, si computa tenendo conto del calendario comune.
Non rientrano nei termini di sospensione i termini di decadenza per la notifica di atti impositivi, per il rimborso delle imposte; i termini di versamento imposte (fatto salvo disposizioni di leggi speciali), i termini per le richieste di autotutela, i termini per l’avvio di azioni esecutive e cautelari a seguito di cartella di pagamento scaduta da oltre 60 giorni.