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Sospensione delle attività commerciali in caso di irregolarità tributarie pregresse

Il TAR Catania ha ritenuto legittima l’ordinanza di un Comune con cui è stata disposta, in attuazione dell’art. 15-ter del Decreto Legge del 30 aprile, 2019, n. 34, l’immediata sospensione di un’attività commerciale.

La norma, infatti, prevede che “gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive” possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità della posizione tributaria del soggetto richiedente.

In particolare, con la sentenza n. 3415 dello scorso 14 novembre, il giudice amministrativo ha rilevato che, in base alla predetta disposizione, “il Comune può condizionare l’esercizio dell’attività sottoposta a licenza alla regolarizzazione della posizione debitoria” nel momento in cui venga accertata da parte dell’Amministrazione locale l’esistenza del debito e, conseguentemente, una condizione di inadempienza agli obblighi tributari “per gli anni pregressi a quelli in corso (ossia, per i periodi per i quali, al momento della verifica, siano già scaduti i termini di versamento dell’imposta)”.

Tale orientamento era stato già in precedenza delineato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8875 del 18 ottobre 2022 attraverso la quale, richiamando quanto peraltro già affermato in sede di legittimità, si è escluso che l’istituto della sospensione di cui all’art. 15-ter abbia natura sanzionatoria, rappresentando piuttosto “una forma di coazione indiretta all’adempimento”, volta a “contrastare diffusi fenomeni di evasione dei tributi locali” mediante l’esercizio, da parte dell’Ente Locale, di un potere autoritativo affinché il contribuente proceda a regolarizzazione della propria posizione debitoria.