Somministrazione irregolare di manodopera, effetti IVA e IRAP

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 26027 del 1° ottobre 2026, ribadisce la certificazione di un contratto di appalto, la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice e la buona fede del committente non bastano, da sole, a escludere che un rapporto contrattuale possa nascondere una somministrazione irregolare di manodopera.

La vicenda trae origine da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della società XY, relativo all'anno d'imposta 2016. Secondo l'Amministrazione finanziaria, alcuni contratti stipulati con cooperative per attività di facchinaggio, assemblaggio e movimentazione merci avrebbero dissimulato una mera fornitura di personale, con conseguente contestazione della detrazione IVA e della deduzione dei relativi costi ai fini IRAP.

Occorre rimarcare le conseguenze tributarie dell'eventuale irregolarità dell'appalto. La qualificazione del rapporto come somministrazione irregolare non consente, senza ulteriori verifiche, di considerare automaticamente risolte tutte le questioni relative alla detraibilità dell'IVA e alla deducibilità dei costi IRAP, trattandosi di tributi soggetti a discipline differenti.

Il messaggio per le imprese è chiaro: la tutela offerta dalla regolarità documentale e dalla certificazione deve accompagnarsi a un'effettiva autonomia organizzativa dell'appaltatore, verificabile anche nella quotidiana esecuzione del servizio.

La pronuncia conferma dunque la centralità della sostanza rispetto alla forma, ma lascia aperto un tema di grande interesse per imprese e professionisti: individuare il corretto equilibrio tra le esigenze di contrasto agli appalti non genuini, la certezza giuridica dei contratti certificati e la tutela del contribuente nei procedimenti di accertamento fiscale.