Somministrazione energia scuole ad aliquota ordinaria
Con l’ordinanza n. 14097, depositata il 21 maggio 2024, la Corte di Cassazione afferma che non può applicarsi l’IVA al 10% alla fornitura di energia nei confronti di una scuola mancando l’uso domestico.
Il n. 122) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972 prevede l’aliquota del 10%, tra le altre operazioni, per la “fornitura di energia termica per uso domestico”, mediante reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia ex art. 11 comma 1 del DPR 412/93. Analoga disposizione è prevista per l’energia elettrica (cfr n. 103 della tabella A, parte terza, allegata al DPR 633/1972).
Come già indicato in alcune più recenti risoluzioni (v. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 28 gennaio 2008 e Risoluzione n. 8/E del 19 gennaio 2017) l’uso domestico è presupposto indispensabile e ciò si verifica quando le somministrazioni sono rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l’energia elettrica o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo”. La nozione di uso domestica limita i consumi a quelli nell’esercizio di attività non commerciali (escludendo quelle rilevanti IVA, ancorché in esenzione) ed in presenza del requisito di residenzialità. In tale concetto sono state ricomprese le scuole secondo interpretazioni estensive proposte dall’Amministrazione finanziaria in epoca meno recente (v. Circolare n. 82/1999). Tuttavia, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 28 gennaio 2008 aveva negato il requisito della residenzialità anche ad un ospedale, precisando come il questo ricorra quando: “…la permanenza all’interno della struttura collettiva si realizzi in modo stabile e duraturo nel tempo, venendosi l’”abitazione collettiva” a sostituirsi, in definitiva, in tutto o in parte alla “abitazione personale”.
La Cassazione, ponendo (forse) fine alla questione che vede spesso gli enti incerti nelle dichiarazioni da rendere ai gestori (si veda sul tema anche la nostra scheda informativa, n. 33, 17 ottobre 2016, presente nella sezione "Scrivania") e virando verso la maggiore onerosità della fornitura, afferma quindi: “costituisce principio pacifico in tema di IVA quello secondo cui la previsione dell'aliquota ridotta di cui alla Tabella A allegata dal DPR n. 633 del 1973, costituendo norma agevolativa, è di stretta interpretazione (cfr. per prestazioni o cessioni differenti Cass. 19.11.2020, n. 26317; Cass., 20.11.2019, n. 30138) e va dunque valutata, alla stregua di quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia, conformemente al suo senso abituale (CGUE 18.3.2010, C-3/09, Erotic Center BVBA, punti 15 e 16); 18.1.2001, C-83/99, Commissione/Spagna, punto 19); - poiché le prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica, previste dal n. 122 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72, sono solo quelle "per uso domestico", la condizione per l'applicabilità della aliquota agevolata è che l'energia sia impiegata nell'ambito di un'abitazione, anche se di carattere collettivo, come caserme, case di riposo, carceri, ecc. - il termine utilizzato ("uso domestico"), infatti, limita l'agevolazione al requisito della residenzialità della struttura nei confronti della quale è diretta la prestazione, in quanto solo in relazione a questa ricorre la tipologia di utilizzo descritta dalla richiamata previsione normativa, e si tratta di requisito sicuramente non ravvisabile per quanto riguarda le scuole”.