Somme corrisposte per mancata fruizione buoni pasto non sono tassate
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta a interpello n. 156/2026 in merito al risarcimento per la mancata fruizione della pausa pranzo e dei buoni pasto, chiarisce che le somme corrisposte ai dipendenti pubblici a titolo di risarcimento per la mancata fruizione della pausa pranzo e dei buoni pasto non vanno tassate e le qualifica come danno emergente e non come reddito
In particolare le somme corrisposte a titolo di “risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia” e di “risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo” integrano la fattispecie del risarcimento di un danno emergente, poiché finalizzate a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo che il giudice quantifica, in via equitativa, in base al controvalore dei buoni pasto non fruiti, quale mero criterio di calcolo del danno e, pertanto, non assumono rilevanza reddituale.
In considerazione della natura accessoria al credito principale, desumibile dall'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del TUIR (cfr. anche circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, punto 1.4), non sono, altresì, imponibili le somme liquidate a titolo di interessi e a titolo di rivalutazione monetaria.