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Solo la quota stabile del fondo trattamento accessorio va in avanzo vincolato

La Corte dei Conti Piemonte, con delibera n. 91/2023, che abbiamo già analizzato in altra news per la questione relativa alla errata determinazione del FCDE a rendiconto, ha analizzato anche le fasi contabili relative al fondo trattamento accessorio del personale.

Il Collegio evidenzia la mancata osservanza del principio contabile di cui al punto 5.2 lett. a) dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n.118/2011 nella parte in cui dispone che “In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”. A precisazione dell’ultimo inciso, la stessa giurisprudenza contabile (Sezione Regionale di Controllo Piemonte delib. n. 182/2019/SRCPIE/PAR, Sezione Regionale di Controllo Veneto delib. n. 201/2019 e Sezione Regionale Controllo Molise delib. n. 161/2017) ha più volte rimarcato la confluenza nell’avanzo vincolato della sola parte stabile del fondo in questione, essendo quest’ultima la sola quota obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Le risorse variabili, viceversa, non possono in alcun modo stabilizzarsi e vanno pertanto a costituire vere economie di bilancio, tornando nella disponibilità dell’ente che perde definitivamente la possibilità di utilizzazione per lo scopo. Quest’ultime risorse comprendono infatti voci che, avendo carattere occasionale o essendo soggette a variazioni anno per anno, non possono consolidarsi nei fondi, ma devono e possono trovare applicazione solo nell’anno in cui sono state discrezionalmente previste e alle rigide condizioni, da riscontrarsi anno per anno, indicate nei CCNL di riferimento.

Nel caso di specie l’ente avrebbe dovuto vincolare nel risultato di amministrazione quelle economie di bilancio derivanti dagli stanziamenti previsti per la parte stabile del fondo. La Sezione rileva pertanto che l’ente, non avendo osservato il principio contabile soprarichiamato, non ha correttamente determinato il risultato di amministrazione di parte disponibile corrispondente alla Riga E del modello di cui all’All. 10, lett. a, del d.lgs. n. 118/2011.

Dal riscontro istruttorio fornito dall’ente il Collegio rileva altresì una scarsa conoscenza della sequenza procedimentale contabile che regola la corretta gestione del fondo salario accessorio. Sul punto si ritiene utile richiamare il principio contabile applicato di cui al par. 5.2 lett.a) dell’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011.