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Soggette ad IVA le somme dovute in base a conciliazione giudiziale

Le somme da corrispondere in base a proposta di conciliazione giudiziale ex art. 185-bis del codice di procedura civile sono soggette ad IVA, se non configurano spese anticipate in nome e per conto della controparte.

Nel caso di specie, le somme erano dovute a titolo di rimborso spese di ripristino per inadempienza contrattuale, nell'ambito di un contratto di locazione.

Secondo l'Agenzia, nella Risposta n. 386/2020, non ricorrono le condizioni, previste dalla risoluzione n. 203/E/2009, per l'esclusione dalla base imponibile dell'Iva per le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte. La fattispecie rappresentata non rientra, infatti, tra le operazioni inquadrabili nell'ambito del contratto di mandato con rappresentanza, come disciplinato ai sensi dell'articolo 1704 del codice civile, e quindi riconducibili all'articolo 15, comma 1, n. 3, del TUR. Le somme anticipate dal mandante al mandatario come "provvista fondi" sono escluse dalla base imponibile Iva e, quindi, sono fuori dal campo di applicazione dell'imposta, a condizione che risultino regolarmente documentate da idonea fattura emessa da un terzo ed intestata direttamente al mandante.

Inoltre nel verbale di conciliazione è espressamente previsto che la società rinuncia nei confronti dell'istante "ad ogni altra pretesa fondata sull'inadempimento del contratto di locazione (...). La suddetta rinuncia è risolutivamente condizionata al corretto e tempestivo adempimento della presente conciliazione".

Tale circostanza integra la sussistenza del sinallagma tra la prestazione di servizi e la somma di denaro, rappresentando il nesso diretto tra l'impegno assunto dalla società e la somma versata. Di conseguenza, nel caso in esame è integrato (anche) il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'Iva previsto per le prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 3 del dPR n. 633 del 1972.

Ne consegue che le somme dovute sulla base della conciliazione intervenuta tra le parti sono da assoggettare ad Iva, con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria del 22%.

Non è stata viceversa data rilevanza alla richiesta di applicazione alle somme in commento delle considerazioni della Corte di Cassazione, rese con sentenza 27 giugno 2008, n. 17633, circa la non imponibilità Iva delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno, nonché a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità dell'adempimento degli obblighi contrattuali di cui all'articolo 15 del dP.R. n. 633 del 1972, tra le quali rientrano, secondo tale interpretazione, le somme che derivano da una transazione.