Società sportive dilettantistiche e l’esenzione IMU
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 32170 del 12/12/2024, ha ribadito il principio secondo cui, nel caso ci trovassimo di fronte ad una società sportiva dilettantistica, l’esenzione (IMU) può essere riconosciuta soltanto qualora l’immobile sia destinato esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, dell’attività meritoria e spetta proprio al soggetto che intenda beneficiare dell’agevolazione fiscale di dimostrare di possedere tutti i requisiti richiesti dalla norma (cfr. con riguardo all’ICI Cass. n. 9614/2019; conf. Cass. n. 23053/2019);
Il caso in esame vede coinvolti l’Ente impositore e una Società sportiva dilettantistica, relativamente ad un diniego di rimborso emesso dall’Ente vs la Società, concernente delle somme versate a titolo di IMU e TASI per l’anno di imposta 2016.
La Società sportiva dilettantistica sosteneva di poter, ai fini fiscali, parificarsi alle associazioni sportive dilettantistiche e di conseguenza applicarsi l’esenzione IMU relativamente agli immobili destinati ad attività ricreative e sportive, richiedendo così il rimborso delle somme versate ma non dovute a titolo di IMU e TASI 2016.
Nelle motivazioni dei giudici della Suprema Corte si evidenzia che il profilo soggettivo costituito dalla natura giuridica della società, per legge, è stato equiparato alle associazioni sportive dilettantistiche, alle quali si riconosce l’esenzione ICI ex art. 7 comma 1 lettera i) del d. lgs. 504/92.
E’ al comma 1 dell’art 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, in materia di Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica si stabilisce: “Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”.
Al comma 17 si evidenzia che: «le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro».
Al comma 18 la medesima disposizione prescrive quanto deve essere previsto nello statuto delle società sportive dilettantistiche (e delle associazioni), ed in particolare: «(...) d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; (..) h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni»;
I giudici richiamano anche, in particolare, la Circolare 2/DF del 26 gennaio 2009, che prevede quanto segue: «(...) H) Le attività sportive. L'esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002»;
Infatti, occorre sottolineare che l’equiparazione tra associazione e società sportive dilettantistiche è prevista sia dalla legge e dal rapporto di accreditamento e certificazione con il CONI.
A tal riguardo, i giudici portano in evidenzia che l’art 7 decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito in Legge 27 Luglio 2004, n. 186 stabilisce: «Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica. 1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva atti vita' sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. 2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi»;
Dunque, è di fondamentale importanza accertarsi sempre dell’attività esercitata dalle società e comprendere la reale destinazione dell’immobile, in quanto questo debba essere esclusivamente destinato allo svolgimento, con modalità non commerciali, all’attività sportiva.
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