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Società partecipate: consentite anche le attività connesse e funzionali alle gestione fiere

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 04030/2024, si è espresso sul perimetro di effettive attività riconducibili, ai sensi dell’art. 4 co. 7 del D.lgs. 175/2016, alle società partecipate dagli enti locali “aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici” evidenziando come la pregressa posizione sul tema “esaminata dalla Sezione con la sentenza n.3880/2023, secondo la quale il servizio di allestimento di stand fieristici non può ritenersi incluso nella nozione di “attività di gestione di spazi fieristici e di organizzazione di eventi fieristici”, risulti ora superata dalla modifica operata all’art. 4 co. 7 del D.lgs. 175/2016 dall’art. 19, co. 1, L. 214/2023. In particolare, considerando che il disposto normativo ora contempla “oltre alle già previste attività di “gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici” anche le “attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori”, la Sezione ha così sottolineato come l’innovazione ordinamentale, operata dal Legislatore “con specifico riguardo all’attività fieristica, amplia le deroghe previste dall’art. 4 del d.lgs. 175/2016, ammettendo qualunque attività “connessa e funzionale” a servizio di espositori e visitatori… seppure “nel rispetto dei princìpi di concorrenza e apertura al mercato” e subordinatamente all’emanazione della previste linea guida ministeriali”